Statuto dell’Associazione

COMITATO ROMANO ANTIRUMORE

C.R.A.

 

Art. 1

E’ costituita l’Associazione "Comitato Romano Antirumore" C. R.. A. E’ un’organizzazione, apolitica, apartitica, aconfessionale, volontaria e senza fini di lucro per la difesa dei più elementari diritti di ogni essere umano, che ha lo scopo di concorrere alla tutela dell’esposizione umana al rumore e di garantire le condizioni di vivibilità di un determinato luogo.

Art. 2

L’Associazione ha sede in Roma, attualmente in Via Cesare Beccaria 92. Può istituire Sezioni in tutte le località italiane con almeno 15 soci ed Uffici di corrispondenza all’estero.

Art.3

Per il conseguimento dei suoi scopi l’Associazione si propone di:

  1. suscitare il più vivo interesse per i problemi inerenti all’inquinamento acustico soprattutto notturno;
  2. porsi come interlocutore nei confronti delle Istituzioni, anche con funzioni consultive, in riferimento alla normativa sull’inquinamento acustico;
  3. stimolare l’applicazione delle leggi vigenti e promuovere l’emanazione di provvidenze legislative allo scopo di evitare il più possibile l’esposizione umana al rumore;
  4. collaborare con tutte le iniziative e le associazioni che perseguono gli stessi fini;
  5. predisporre un programma di prevenzione su tutto il territorio comunale;
  6. offrire al cittadino informazioni nel quadro dei servizi pubblici ed un percorso operativo rapido e sicuro per procedere nell’apparato burocratico, durante tutto il periodo del disturbo;
  7. diminuire le spese per consigli tecnico-legali dei cittadini, vittime dell’inquinamento acustico;
  8. ridurre i tempi di attesa delle situazioni di disagio provocate da inquinamento acustico;
  9. ridurre i costi inutili per la Pubblica Amministrazione;
  10. concorrere al risanamento ambientale del centro urbano;
  11. promuovere l’acquisto da parte dell’Associazione di materiale tecnico per assicurare eventualmente la tutela delle esigenze di pubblico interesse;
  12. intervenire anche economicamente per assicurare la tutela di persone altrimenti minacciate da inquinamento acustico;
  13. curare l’armonizzazione con le direttive europee.

Il C.R.A. nel perseguire le sopraindicate finalità potrà tra l’altro:

  1. promuovere e divulgare l’immagine e le attività dell’Associazione presso il pubblico e le Istituzioni, anche con proprie pubblicazioni;
  2. promuovere e organizzare manifestazioni, seminari e convegni;
  3. raccogliere fondi e risorse economiche e gestirle per l’attuazione dello scopo sociale;
  4. raccogliere dati e documentazione relativi alle proprie specifiche aree di iniziativa;

Art.4

Fanno parte dell’Associazione in qualità di:

  1. soci ordinari, coloro che versano una quota annuale di L. 1.000;
  2. soci sostenitori, coloro che versano una quota annuale di L. 10.000;
  3. soci a vita, coloro che versano una volta L. 50.000,
  4. soci benemeriti, coloro che versano una volta L. 1.000.000 e che fanno donazioni di qualsiasi natura all’Associazione per un valore non inferiore a 1.000.000 e sempre che esse vengano accettate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo, con propria unanime decisione, può conferire la qualità di soci benemeriti a coloro che con opere, studi, pubblicazioni e con la loro attività, abbiano particolarmente contribuito al conseguimento delle finalità dell’Associazione.

Possono, inoltre, affiliarsi, versando la quota annua di L. 10.000, le Associazioni locali che perseguono finalità convergenti con quella del C.R.A..

Art. 5

Sull’ammissione dei soci ordinari, sostenitori, a vita e affiliati decide il Consiglio Direttivo.

Art. 6

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà, comunque acquisiti, dai residui attivi di gestione, da eventuali lasciti, donazioni e da ogni altra entrata destinata per sua natura e per deliberazione del Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio.

I residui attivi di gestione vengono investiti in titoli di Stato per un ammontare non inferiore ad un milione di lire.

 

 

 

Art.7

Costituiscono redditi dell’Associazione le quote dei soci ed ogni altra entrata diversa da quella prevista dall’articolo precedente.

Art. 8

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. L’Assemblea,
  2. Il Consiglio Direttivo,
  3. Il Presidente,
  4. Il Revisore dei Conti.

Art. 9

L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’Associazione iscritti da almeno un mese e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Essa si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, la nomina del Consiglio Direttivo, quando occorre, e per tutte le altre questioni proposte dal consiglio Direttivo e di cui, prima della convocazione, venga richiesta l’iscrizione all’ordine del giorno da almeno una decina di soci, ed in sessione straordinaria ogni qualvolta i Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo di avviso da comunicare per iscritto, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

L’avviso di convocazione indica gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci con delega da essi sottoscritta, ma un socio non può raccogliere più di cinque deleghe.

 

 

 

Art.10

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei soci.

Qualora tale maggioranza non sia raggiunta all’ora stabilita, l’assemblea si riunisce validamente dopo trascorsa un’ora, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

L’Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e due scrutatori.

Art.11

Il Consiglio Direttivo è eletto dai soci ed è composto di 5 membri, scelti almeno per i tre quinti fra i soci ed anche tra i non soci.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo sovrintende all’attività dell’Associazione e provvede a tutto quanto occorre per il raggiungimento dei suoi fini. Esso riferisce all’Assemblea sull’attività dell’Associazione e ne attua le deliberazioni.

Il Consiglio può delegare parte delle sue funzioni al Presidente, o ad uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Le sue riunioni sono valide se è presente un quarto dei componenti. Le deliberazioni sono prese a semplice maggioranza dei presenti.

In caso di vacanza di un membro dal Consiglio direttivo per morte e dimissioni, il Consiglio ha il diritto di nominare un altro membro in sostituzione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea Generale.

 

Art.12

Il Consiglio Direttivo nomina, nel suo seno, il Presidente e due Vice Presidenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione stessa e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente designato o in mancanza dall’altro Vice Presidente.

Art. 13

Il Revisore dei Conti è nominato annualmente dall’Assemblea.

Egli provvede al controllo Generale dell’Amministrazione secondo le norme del Codice Civile sui Sindaci delle Società Commerciali.

Art.14

Alle Sezioni è preposto un Consiglio di sezione.

La nomina e la composizione di tale Consiglio, il funzionamento delle Sezioni ed i loro rapporti con gli Organi Centrali dell’Associazione sono disciplinati da un proprio regolamento delle Sezioni, che deve essere redatto in armonia con le norme statuarie dell’Associazione ed approvate dall’Assemblea.

Art. 15

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il conto consuntivo dell’anno precedente, accompagnato da una relazione del Revisore dei Conti ed il Consiglio, dopo averlo approvato, lo sottopone alla Assemblea che lo discute e lo vota.

 

 

Art.16

Il Consiglio Direttivo compila i Regolamenti necessari per l’organizzazione ed il funzionamento delle varie attività dell’Associazione.

Art.17

Le modificazioni allo Statuto ed ai regolamenti previsti da questo Statuto sono deliberate dall’Assemblea, presente almeno un quarto dei soci, ed a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 18

Con deliberazione, approvata da almeno i quattro quinti dei soci, l’Assemblea può deliberare lo scioglimento dell’Associazione, nominando il liquidatore e l’eventuale patrimonio sarà devoluto a titolo gratuito ad associazioni similari

Per tutto quanto non previsto nel presente atto ed allegato Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.