Statuto dellAssociazione
COMITATO ROMANO ANTIRUMORE
C.R.A.
Art. 1
E costituita lAssociazione "Comitato Romano Antirumore" C. R.. A. E unorganizzazione, apolitica, apartitica, aconfessionale, volontaria e senza fini di lucro per la difesa dei più elementari diritti di ogni essere umano, che ha lo scopo di concorrere alla tutela dellesposizione umana al rumore e di garantire le condizioni di vivibilità di un determinato luogo.
Art. 2
LAssociazione ha sede in Roma, attualmente in Via Cesare Beccaria 92. Può istituire Sezioni in tutte le località italiane con almeno 15 soci ed Uffici di corrispondenza allestero.
Art.3
Per il conseguimento dei suoi scopi lAssociazione si propone di:
Il C.R.A. nel perseguire le sopraindicate finalità potrà tra laltro:
Art.4
Fanno parte dellAssociazione in qualità di:
Il Consiglio Direttivo, con propria unanime decisione, può conferire la qualità di soci benemeriti a coloro che con opere, studi, pubblicazioni e con la loro attività, abbiano particolarmente contribuito al conseguimento delle finalità dellAssociazione.
Possono, inoltre, affiliarsi, versando la quota annua di L. 10.000, le Associazioni locali che perseguono finalità convergenti con quella del C.R.A..
Art. 5
Sullammissione dei soci ordinari, sostenitori, a vita e affiliati decide il Consiglio Direttivo.
Art. 6
Il patrimonio dellAssociazione è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà, comunque acquisiti, dai residui attivi di gestione, da eventuali lasciti, donazioni e da ogni altra entrata destinata per sua natura e per deliberazione del Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio.
I residui attivi di gestione vengono investiti in titoli di Stato per un ammontare non inferiore ad un milione di lire.
Art.7
Costituiscono redditi dellAssociazione le quote dei soci ed ogni altra entrata diversa da quella prevista dallarticolo precedente.
Art. 8
Gli organi dellAssociazione sono:
Art. 9
LAssemblea è costituita da tutti i soci dellAssociazione iscritti da almeno un mese e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.
Essa si riunisce in sessione ordinaria una volta allanno per lapprovazione del bilancio, la nomina del Consiglio Direttivo, quando occorre, e per tutte le altre questioni proposte dal consiglio Direttivo e di cui, prima della convocazione, venga richiesta liscrizione allordine del giorno da almeno una decina di soci, ed in sessione straordinaria ogni qualvolta i Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo di avviso da comunicare per iscritto, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
Lavviso di convocazione indica gli argomenti posti allordine del giorno, lora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci con delega da essi sottoscritta, ma un socio non può raccogliere più di cinque deleghe.
Art.10
LAssemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei soci.
Qualora tale maggioranza non sia raggiunta allora stabilita, lassemblea si riunisce validamente dopo trascorsa unora, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.
LAssemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e due scrutatori.
Art.11
Il Consiglio Direttivo è eletto dai soci ed è composto di 5 membri, scelti almeno per i tre quinti fra i soci ed anche tra i non soci.
I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo sovrintende allattività dellAssociazione e provvede a tutto quanto occorre per il raggiungimento dei suoi fini. Esso riferisce allAssemblea sullattività dellAssociazione e ne attua le deliberazioni.
Il Consiglio può delegare parte delle sue funzioni al Presidente, o ad uno dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Le sue riunioni sono valide se è presente un quarto dei componenti. Le deliberazioni sono prese a semplice maggioranza dei presenti.
In caso di vacanza di un membro dal Consiglio direttivo per morte e dimissioni, il Consiglio ha il diritto di nominare un altro membro in sostituzione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea Generale.
Art.12
Il Consiglio Direttivo nomina, nel suo seno, il Presidente e due Vice Presidenti.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dellAssociazione stessa e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente designato o in mancanza dallaltro Vice Presidente.
Art. 13
Il Revisore dei Conti è nominato annualmente dallAssemblea.
Egli provvede al controllo Generale dellAmministrazione secondo le norme del Codice Civile sui Sindaci delle Società Commerciali.
Art.14
Alle Sezioni è preposto un Consiglio di sezione.
La nomina e la composizione di tale Consiglio, il funzionamento delle Sezioni ed i loro rapporti con gli Organi Centrali dellAssociazione sono disciplinati da un proprio regolamento delle Sezioni, che deve essere redatto in armonia con le norme statuarie dellAssociazione ed approvate dallAssemblea.
Art. 15
Lesercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il conto consuntivo dellanno precedente, accompagnato da una relazione del Revisore dei Conti ed il Consiglio, dopo averlo approvato, lo sottopone alla Assemblea che lo discute e lo vota.
Art.16
Il Consiglio Direttivo compila i Regolamenti necessari per lorganizzazione ed il funzionamento delle varie attività dellAssociazione.
Art.17
Le modificazioni allo Statuto ed ai regolamenti previsti da questo Statuto sono deliberate dallAssemblea, presente almeno un quarto dei soci, ed a maggioranza dei due terzi dei votanti.
Art. 18
Con deliberazione, approvata da almeno i quattro quinti dei soci, lAssemblea può deliberare lo scioglimento dellAssociazione, nominando il liquidatore e leventuale patrimonio sarà devoluto a titolo gratuito ad associazioni similari
Per tutto quanto non previsto nel presente atto ed allegato Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.