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| Il dlgs n. 114
del 1998, art. 6, oltre ai criteri di programmazione urbanistica riferita
al settore commerciale, fa obbligo alle Regioni, e dunque anche alla Regione
Lazio, di definire entro un anno gli indirizzi generali per l'insediamento
delle attività commerciali nel centro storico. La normativa nazionale
ai fini della salvaguardia e riqualificazione del centro storico prevede
il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti,
il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed
ambientale, la salvaguardia e la riqualificazione delle attività
commerciali ed artigianali in essere e degli esercizi aventi valore storico
ed artistico, evitando un processo di espulsione delle attività
commerciali ed artigianali.
La Regione Lazio purtroppo non ha ancora provveduto. Nelle more dell'approvazione degli indirizzi generali da parte della Regione, la Giunta comunale, con delibera n. 98 del 20 luglio 2001, ha predisposto una disciplina provvisoria per la tutela del centro storico fino al 31 marzo 2002, che prevede le seguenti misure: - attività protette: artigianato (con esclusione delle attività di gelateria artigianale), Erboristeria, Libreria, articoli Religiosi, Oggetti di antiquariato, Filatelia, Numismatica e Negozi storici (purché l'attività si sia svolta da oltre 50 anni); - tali attività vanno considerate come facenti parte del tessuto storico ambientale della città, anche in relazione al loro originario arredo interno; le modifiche dellâarredo interno saranno regolate con un successivo provvedimento; - richiesta di comunicazione di inizio di attività o domanda di nuova autorizzazione, trasferimento o ampliamento di nuove attività commerciali, e, come condizione per il loro accoglimento, presentazione di un'istanza di autorizzazione alla sistemazione delle vetrine, illuminazione e arredo visibile dall'esterno del locale, nonché delle insegne; per la sistemazione di vetrine, per lâilluminazione e lâarredo, il Comune si è riservato di introdurre una specifica regolamentazione; - nei rioni di Testaccio, Trastevere, Borgo e Campo de' fiori è vietata l'apertura di nuove attività di pubblici esercizi, sono inoltre vietati i trasferimenti, ad eccezione di quelli provenienti dallo stesso rione; - nei rioni di Testaccio, Trastevere, Borgo e Campo de' fiori, è vietata l'apertura di circoli culturali con annessa attività di somministrazione, qualora il locale abbia diretto accesso sul suolo pubblico; - restrizioni relative all'apertura di discount. |
Comune
di Roma
Ufficio commercio Municipio 1
Polizia Municipale 1° Gruppo
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LâAssociazione
chiede alle autorità politiche ed amministrative che sia approvata
una disciplina certa e definita sulla tutela del centro storico e sull'insediamento
delle attività commerciali ed artigianali che preveda:
- una ricognizione più accurata delle aree del centro storico da salvaguardare; - disposizioni più rigorose in ordine all'apertura delle ´attività a rischioª; - una definizione più ampia, una normativa più stringente di salvaguardia e efficaci misure di sostegno delle ´attività protetteª; - il rispetto delle norme sull'arredo urbano; - il ripristino del divieto di trasformazione delle attività artigianali, commerciali o di somministrazione esistenti, in sede di agenzie bancarie, agenzie di cambio o istituti di credito o di assicurazione. |
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