3. Inquinamento acustico derivante da musica allâesterno da parte di "artisti di strada", ambulanti o, persino, abusivi.
La normativa applicabile
Gli Uffici competenti
Cosa propone Progetto Trastevere
Per quanto riguarda gli ´artisti di stradaª: giocolieri, saltimbanchi, mimi, suonatori, attori, burattinai, trovatori, trova applicazione la delibera comunale n. 1382 del 1999.

Si richiede una autorizzazione che permetta l'esercizio delle attività di ´artisti di stradaª, che è svolta liberamente, ma in modo da non ostacolare le normali attività lavorative commerciali, la libera circolazione dei veicoli e pedoni, l'accesso alle abitazioni, locali, immobili ecc.

Si prevede che le eventuali attrezzature foniche non dovranno superare le emissioni sonore previste dalle normative in vigore.

Le esibizioni artistiche si possono svolgere secondo i seguenti orari:
- dal 1° ottobre 31 marzo: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20;
- dal 1° aprile 31 maggio: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 22; 
- dal 1° giugno 30 settembre: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 23.

Sono, inoltre, previste norme sul rispetto di piazze storiche, isole pedonali e luoghi di incontro.

Per la musica all'esterno da parte di altri: ambulanti, abusivi ecc. non vi sono normative che la rendano possibile, a meno di specifica autorizzazione. Dunque, essa non è ammessa.

comune di roma
Dipartimento X politiche ambientali e agricole
Prevenzione, inquinamento acustico, atmosferico e dellâacqua
Via cola di rienzo 23 
00192 Roma 
Tel. 06 3226860

Municipio 1
Via Giulia 79 
00186 Roma 
Tel. 06 696011 (centralino). 
Azienda sanitaria locale

comune di roma
Via Boncompagni 101 
00187 Roma 
Tel. 06 77305247

Polizia Municipale 1° Gruppo
Via Montecatini 11 
00186 Roma 
Tel. 06 6797714

LâAssociazione chiede il rispetto delle norme in vigore. 

Rileva che non si tratta di impedire lo svolgimento di tali attività, ma di farle svolgere nei limiti previsti. 

Finora il controllo è stato assolutamente saltuario ed inefficace, incoraggiando, di fatto, le attività più svariate ed abusive, per cui si assiste ad un loro sviluppo incontrollato ed immotivato. 

In questo caso, si ha una attività che, quando esercitata al di fuori dai limiti previsti, procura un danno senza che sia bilanciato da esigenze di natura economica o sociale degne di tutela.