1. Inquinamento acustico ed atmosferico, immissioni e vibrazioni, problemi di sicurezza derivanti dallâinstallazione di condizionatori dâarea, deumidificatori e climatizzatori, trasformatori, gruppi frigoriferi, impianti di depurazione e ventilazione.
La normativa applicabile
Gli Uffici competenti
Cosa propone Progetto Trastevere
In tema di inquinamento acustico.

Il cittadino può trovare una tutela di natura amministrativa, chiedendo alle autorità competenti il rispetto della legislazione in vigore in tema di inquinamento acustico.

Secondo la normativa vigente occorre rispettare il limite di rumorosità, misurato in decibel, previsto per impianti in contesto abitativo, assimilabile a Trastevere.

I limiti sono previsti dalla l. 26 Ottobre 1995, n. 447 e dal dpcm 14 Novembre 1997, secondo cui per aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, Classe II, il limite è di 50 decibel di giorno e 40 di notte. Questa legislazione non è stata ancora attuata dal Comune di roma.

Attualmente, il limite da rispettare è, in base al dpcm 1 Marzo 1991, di 65 decibel di giorno e 55 di notte per la Zona A e di 60 decibel di giorno e 50 di notte per la Zona B (criterio assoluto); per le zone residenziali oltre ai limiti in assoluto, sono stabilite anche differenze da non superare tra 'rumore ambientale' e 'residuo' nella misura di 5 decibel di giorno e 3 di notte (criterio differenziale).

Occorre inoltre rispettare le norme di installazione, sotto il profilo dellâinquinamento acustico. 

Per tutto quanto questo, secondo la normativa in vigore in attuazione dell'art. 8 della l. 26 Ottobre 1995, n. 447, si richiede un nulla osta di impatto acustico rilasciato dal Dipartimento X.

Una prima tutela civilistica è data, poi, dal rispetto dei regolamenti di condominio. La recentissima sentenza della Corte di cassazione n. 4963 del 2001, proprio con riferimento ad un locale sito in Trastevere in via del Moro, ha stabilito che se gli abitanti del condominio dove è ubicato l'esercizio commerciale che svolge attività di sera e di notte con musica ed emissioni sonore di varia origine (nel caso specifico si trattava di una birreria), fanno valere il regolamento per violazione della 'tranquillità' - bene protetto pressoché da tutti i regolamenti - il locale va chiuso. In tal caso, non si tratta di applicare i parametri della normativa antirumore della 'normale tollerabilità', art. 844 codice civile (vedi sotto). La Cassazione ha respinto le tesi della proprietaria del locale, impedendole di continuare ad affittare le mura ai gestori della birreria, senza nemmeno il bisogno di ricorrere alle perizie acustiche e non dando importanza alle effettuate opere di insorizzazione, la sola presenza di rumori, che pur non del tutto molesti, siano in ogni modo causa di fastidio, il solo continuo via-vai di gente fuori e dentro il palazzo e la violazione della tranquillità dei condomini sono bastati per i giudici a giustificare l'ordine di cessare l'attività.

Un'ulteriore tutela civilistica è data dallâart. 844 codice civile, secondo cui sono ammesse 'le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni', ma solo 'se non superano la normale tollerabilità, avuto riguardo alle condizioni del luogo'. è rimesso al giudice stabilire la soglia di tollerabilità nel caso concreto. Recentemente la giurisprudenza per stabilire la soglia di tollerabilità applica un criterio comporativo assumendo come punto di riferimento il rumore di fondo presente in una zona, e ritiene intollerabile le emissioni sonore che si aggiungono, provocando un altro rumore non inferiore ai 3 decibel (criterio differenziale). è riconosciuto il diritto al risarcimento per il danno conseguente allâattività che produce il rumore anche se non supera la soglia di tollerabilità.

Una tutela penale è data dallâart. 659 codice penale che prevede due ipotesi di contravvenzioni, di competenza del Tribunale, procedibili dâufficio: la prima, punisce il disturbo della pubblica quiete (occupazione o riposo delle persone, spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici) cagionato con modalità tassativamente indicate; la seconda, punisce le attività rumorose esercitate contro la legge.

comune di roma
Dipartimento X politiche ambientali e agricole Prevenzione, inquinamento acustico, atmosferico e dellâacqua
Via cola di rienzo 23 
00192 Roma 
Tel. 06 3226860

Municipio 1
Via Giulia 79 
00186 Roma 
Tel. 06 696011 (centralino) 

Azienda sanitaria locale
comune di roma
Via Boncompagni 101 
00187 Roma 
Tel. 06 77305247

Polizia Municipale 1° Gruppo
Via Montecatini 
00186 Roma 11
Tel. 06 6797714

A.R. P. A. - Lazio 
Via del Caravaggio 99 
00187 Roma 
Tel. 06 51688646
Fax: 06-51688003

L'associazione chiede il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in vigore.

Segnala una costante sottovalutazione da parte degli organi di controllo delle conseguenze di tale fonte di inquinamento e la scarsa considerazione del fatto che tali impianti si stanno diffondendo in modo esponenziale negli ultimi tempi.

Rileva che tali impianti quasi sempre sono allocati in piccole corti interne, e dunque in spazi ristrettissimi, su cui si affacciano le abitazioni dei residenti. La richiesta, dunque, di una rigorosa attività di controllo si accompagna ad una sollecitazione alle autorità politiche ed amministrative ad acquisire una nuova consapevolezza dell'impatto di tali installazioni.

Nota che questa normativa è basata sulla nuova legislazione, in particolare la l. 26 Ottobre 1995, n. 447, legge quadro inquinamento acustico e il dpcm 14 Novembre 1997 sui valori limite delle sorgenti sonore. E, però, come si è detto, questa legislazione non è stata ancora attuata dal Comune di roma. Prima dello scioglimento del Consiglio comunale, la Giunta, con la delibera n. 228 del 30 dicembre 2000, aveva adottato la disciplina sulla zonizzazione, ma a questa non è seguita l'adozione dei successivi provvedimenti da parte della Ia Circoscrizione e del Consiglio comunale. 

La legislazione richiamata, in particolare il dpcm 14/11/1997, fissa limiti massimi del livello sonoro di giorno e di notte, in zone residenziali 50 decibel di giorno e 40 di notte (criterio assoluto) e, per le aree abitative, impone che anche la differenza tra ´rumore ambientaleª e quello ´residuoª non superi un determinato livello, precisamente di 5 decibel (criterio differenziale).

Chiede che da parte del Comune sia data rapida attuazione alla l. n. 447/1995 con particolare riguardo:

- al piano di zonizzazione acustica;

- all'inserimento di Trastevere, tenuto conto che nel rione coesistono aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago e residenza, nella Classe I (Aree particolarmente protette) secondo il dpcm 14 Novembre 1997;

- alle misure di mitigazione ai fini del contenere le sorgenti di rumore, in ordine allâorario di funzionamento delle attività inquinanti; alle caratteristiche e collocazione dellâimpianto

- alla previsione, oltre al nulla osta di impatto acustico, di rigorosi criteri ai fini dell'autorizzazione di attività potenzialmente rumorose, sia per quelle nuove, sia soprattutto per quelle già esistenti, per le quali si richiede la messa a norma.

In tema di inquinamento atmosferico (emissioni), di vibrazioni e norme di sicurezza.

Da parte del cittadino si tratta di chiedere agli uffici competenti di verificare: 
- il rispetto del dpr n. 203 del 24 maggio 1988, secondo cui le attività sono distinte in attività ad inquinamento poco significativo: rosticcerie e friggitorie, cucine, ristorazioni collettive e mense, panetterie e pasticcerie, stirerie ed autorimesse per le quali non si richiede autorizzazione, anche se la Regione può richiedere un'attestazione da parte dei titolari che l'inquinamento sia poco significativo; attività a ridotto inquinamento atmosferico: quali carrozzerie, tipografie, produzioni di mobili, medie attività di panificazione e rosticcerie, produzione di oggetti artistici su ceramica e vetro, per le quali si richiede l'autorizzazione da parte della Provincia; per tutte le altre, serve l'autorizzazione da parte della Provincia;
- e se gli impianti sono conformi alle norme sulla sicurezza previste dalla normativa in vigore per installazioni in un contesto abitativo. 

La tutela amministrativa è assicurata dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, t.u. leggi sanitarie, nei confronti, art. 216, delle manifatture e delle fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che sono in altro modo pericolose alla salute degli abitanti.
Le manifatture e le fabbriche, sulla base del d.m. 5 settembre 1994, relativo all'elenco delle industrie insalubri, sono divise in due classi: la prima comprende quelle che debbono essere tenute lontane dalle abitazioni, ad esempio prove di motori a scoppio, tipografie con rotative, e la seconda quelle che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato, si tratta di carrozzerie, lavanderie a secco, falegnamerie, friggitorie ecc.

Prima dell'inizio dell'attività occorre inviare un avviso al Sindaco. In forza dell'art. 216 del r.d. N. 1265/34, chiunque intenda attivare una fabbrica o una manifattura deve, quindici giorni prima, darne avviso per iscritto al Sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a cautele.

In forza della l. 13 luglio 1966 n. 615, ai fini di installare impianti termici o impianti industriali che diano luogo ad emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas, odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria ed a costituire pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici e privati, si richiede, art. 9, che il proprietario presenti domanda corredata da un progetto particolareggiato dell'impianto al comando provinciale dei vigili del fuoco, che lo approva dopo aver costatato la corrispondenza dell'impianto alle norme stabilite da regolamento. Per gli impianti termici (impianti di riscaldamento di ambienti o di acqua, cucine, lavanderie) di potenzialità superiore alle 30mila Kcl/h trova applicazione il dpr n. 1391 del 22 Dicembre 1970. Tale dpr contiene inoltre, art. 6, la previsione dell'altezza dei camini rispetto agli edifici circostanti.

Si chiede, inoltre, il rispetto dei limiti sulle emissioni (dpcm 28/03/1983 sulle emissioni di sostanze nocive) e sulle vibrazioni.

La tutela civilistica. 
(vedi sopra).

La tutela penale.
Art. 674, secondo cui chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino a quattrocentomila lire.

comune di roma
Sindaco

Provincia di Roma, 
Ufficio tutela Aria

comune di roma
Dipartimento X politiche ambientali e agricole Prevenzione, inquinamento acustico, atmosferico e dellâacqua
Via cola di rienzo 23 
00192 Roma 
Tel. 06 3226860

Municipio 1
Via Giulia 79 
00186 Roma 
Tel. 06 696011 (centralino). 

Azienda sanitaria locale
comune di roma
Via Boncompagni 
00187 Roma 101
Tel. 06 77305247

Polizia Municipale 1° Gruppo
Via Montecatini 
00186 Roma 11
Tel. 06 6797714

A.R. P. A. - Lazio 
Via del Caravaggio 
00187 Roma 99
Tel. 06 51688646
Fax: 06-51688003

Vigili del fuoco
Comando provinciale

 
In tema di autorizzazioni.

Si segnala, inoltre, che sono necessarie autorizzazioni per lâinstallazione degli impianti, ai fini del rispetto delle norme di inquinamento atmosferico (emissioni) e vibrazioni, in base alla l. n. 203/88.

Ufficio tecnico 
Municipio I
Via Tomacelli 107
Tel. 06 69601801 
00186 Roma.

Ufficio commercio
Municipio 1
Via Giulia 79 
00186 Roma 
Tel. 06 696011 (centralino). 

Provincia di Roma