Regolamento per la IX Circoscrizione di Roma
Articolo 1
(Principi generali)
- La Circoscrizione rappresenta la comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione Italiana.
Articolo 2
(Delimitazione territoriale)
- La delimitazione territoriale della Circoscrizione resta determinata dalla deliberazione consiliare n. 693 dell'11 febbraio 1972 e dalla deliberazione della Giunta Municipale n. 3246 del 30 maggio 1972.
Articolo 3
(Strumenti di partecipazione dei cittadini)
- La Circoscrizione favorisce e promuove la partecipazione diretta dei cittadini residenti o operanti nel suo territorio attraverso:
- Assemblee promosse dal Consiglio su temi di interesse locale e che possono svolgere anche in luoghi pubblici esterni alla sede ciscoscrizionale.
Le Assemblee presiedute dal Presidente della Circoscrizione o da Consigliere appositamente delegato, dovranno essere opportunamente pubblicizzate per consentire la più ampia partecipazione.
- Possono essere istituite consulte permanenti nei settori di competenza della Circoscrizione e in quei settori in cui il Consiglio intende approfondire indirizzi e soluzioni.
Le consulte sono istituite con apposito atto deliberativo del Consiglio Circoscrizionale e sono formate da rappresentanti di operatori, associazioni e utenti dei settori, dal Presidente o dal Vice-Presidente della Commissione consiliare competente, da un membro del Consiglio di Presidenza incaricato del settore e da un Consigliere della minoranza. Nella prima riunione, convocata dal Presidente della Circoscrizione e presieduta dal Presidente stesso o da un membro del Consiglio di Presidenza appositamente delegato, viene eletto a voto palese il Presidente della consulta tra i membri non appartenenti al Consiglio Circoscrizionale.
Le riunioni sono periodiche e sono convocate e presiedute dal Presidente della consulta.
Le consulte si riuniscono anche su richiesta di 1/5 dei propri membri. Le riunioni delle consulte sono pubbliche e il Consiglio Circoscrizionale deve affrontare nella successiva seduta e comunque non oltre 15 giorni i problemi presenti in eventuali ordini del giorno approvati dalle consulte.
- Associazioni e comitati di cittadini su singoli temi di interesse circoscrizionale, favorendo con tutte le forme possibili le riunioni e i contatti tra tali associazioni e le Commissioni consiliari.
Articolo 4
(Diritto all'informazione)
- La Circoscrizione garantisce ai cittadini il diritto all'informazione sulla propria attività, favorendo l'autonomia del cittadino nei confronti dell'Amministrazione.
- La Circoscrizione istituisce un apposito ufficio di informazioni e pubbliche relazioni, al fine di garantire al cittadino tutte le informazioni relative all'iter e allo stato delle istanze amministrative presentate agli uffici circoscrizionali, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 53 del Nuovo Regolamento del Decentramento Amministrativo.
- Per l'accesso ai documenti circoscrizionali si applicano le norme contenute nel regolamento del Comune di Roma per il diritto all'informazione.
- La Circoscrizione promuove, anche con propri fondi, la diffusione di informazioni sull'attività deliberativa e propositiva del Consiglio Circoscrizionale, utilizzando strumenti propri, giornali e mezzi audiovisivi locali e cittadini.
Articolo 5
(Iniziativa popolare)
- I cittadini iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione e i cittadini non residenti nella Circoscrizione, che godono dei diritti di elettorato attivo, che nella stessa esercitano la propria attività prevalente di lavoro; gli studenti non residenti nella Circoscrizione, che godono dei diritti di elettorato attivo, che nella stessa esercitano la propria comprovata attività di studio, presso scuole o università; gli stranieri residenti nella Circoscrizione, che abbiano compiuto il 18° anno di età; esercitano l'iniziativa sugli atti di competenza del Consiglio Circoscrizionale, presentando un progetto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 1.000 sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.
- Il Consiglio Circoscrizionale si determina sul progetto di iniziativa popolare, se ammissibile, entro 60 giorni dal deposito.
- Una rappresentanza del comitato promotore ha facoltà di illustrare la proposta alla Commissione consiliare competente.
- I cittadini presentano interrogazioni e interpellanze al Presidente della Circoscrizione, depositando il testo con non meno di 100 sottoscrizioni presso la segreteria del Consiglio. Il Presidente risponde entro 40 giorni per iscritto e ne dà comunicazione al Consiglio.
- Singoli cittadini o associazioni possono presentare petizioni al Consiglio o al Presidente. Tutte le petizioni pervenute debbono essere esaminate dalla Commissione competente.
Articolo 6
(Referendum)
- Il Consiglio Circoscrizionale, anche su proposta del Consiglio di Presidenza, con deliberazione approvata da 2/3 dei Consiglieri, può promuovere referendum popolari relativi aatti di propria competenza, con l'eccezione di quei provvedimenti previsti all'art. 6, punto 1 dello Statuto.
- I cittadini residenti nella Circoscrizione; i cittadini non residenti nella Circoscrizione, che godono dei diritti di elettorato attivo, che nella stessa esercitano la propria attività prevalente di lavoro; gli studenti non residenti nella Circoscrizione, che godono dei diritti di elettorato attivo, che nella stessa esercitano la propria comprovata attività di studio, presso scuole o università; gli stranieri residenti nella Circoscrizione, che abbiano compiuto il 18° anno di età; possono esercitare l'iniziativa dei referendum popolari mediante una richiesta recante non meno di 5.000 sottoscrizioni, raccolte nei quattro mesi precedenti al deposito. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco e deve essere relativo al compimento di atti del Consiglio Circoscrizionale.
- La richiesta di referendum, accompagnata da non meno di 100 sottoscrizioni, è presentata, per il giudizio di ammissibilità, all'apposito organo collegiale nominato dal Consiglio Comunale a sensi dell'art. 6, punto 1 dello Statuto Comunale. Tale organo deve esprimere il parere di ammissibilità entro 30 giorni dalla data di ricevimento, trascorsi i quali il comitato promotore può efficacemente proseguire la raccolta delle firme.
- Le firme raccolte saranno depositate entro il centoventesimo giorno presso il medesimo organo istituito dal Consiglio Comunale, che provvederà entro 30 giorni a vagliare la regolarità delle sottoscrizioni consegnate.
- Se è stato raggiunto il numero di sottoscrizioni necessarie, il Presidente della Circoscrizione entro 10 giorni emette un'ordinanza con cui fissa il mese in cui si terrà il referendum con esclusione dei mesi di luglio e agosto. La data di inizio delle operazioni di voto non può comunque essere prefissata prima di 30 e oltre i 120 giorni dalla data dell'ordinanza.
- La Circoscrizione dovrà dare la massima informazione sull'avvenuta indizione del referendum e sulle modalità di svolgimento.
- La consultazione relativa a tutte le richieste di referendum è effettuata in una sola giornata presso i locali della Circoscrizione.
- Se prima dello svolgimento del referendum, il Consiglio Circoscrizionale si determina sul medesimo oggetto nel senso richiesto dal Comitato promotore, il referendum non ha più corso.
- L'esito del referendum è proclamato dal Presidente della Circoscrizione e si intende favorevole se hanno partecipato al voto almeno 1/3 degli aventi diritto e se la proposta è stata approvata dalla maggioranza dei votanti.
- Il Consiglio Circoscrizionale, entro 30 giorni dalla data di proclamazione dei risultati favorevoli al quesito posto, si determina sulle questioni poste dal referendum.
Articolo 7
(Associazioni di quartiere)
- E' istituito l'albo delle associazioni di quartiere della Circoscrizione.
- L'albo è tenuto presso la segreteria del Consiglio.
- Vengono inserite nell'albo le associazioni del territorio legalmente riconosciute che ne facciano domanda.
- Sono ammesse all'albo anche associazioni del territorio non riconosciute, purché sia indicato il loro rappresentante e la domanda sia sottoscritta da almeno 100 aderenti.
- L'albo delle associazioni di quartiere viene aggiornato ogni 2 anni.
- Il Presidente della Circoscrizione e i Presidenti di Commissione possono invitare i rappresentanti indicati dalle associazioni ai lavori del Consiglio o delle Commissioni.
Articolo 8
(Funzioni della Circoscrizione)
La Circoscrizione nelle sue attività si ispira ai principi programmatici presenti nello Statuto del Comune di Roma.
La Circoscrizione esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per il Decentramento Amministrativo.
Articolo 9
(Organi della Circoscrizione)
Sono organi della Circoscrizione:
- il Consiglio Circoscrizionale;
- il Presidente della Circoscrizione;
- il Consiglio di Presidenza;
Articolo 10
(Il Consiglio Circoscrizionale)
- Il Consiglio Circoscrizionale, i cui Consiglieri sono eletti a suffragio diretto secondo le disposizioni della legge è l'organo rappresentativo della Circoscrizione;
- Il Consiglio Circoscrizionale si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente;
- Si riunisce inoltre, in via straordinaria, su iniziativa del Presidente, su decisione del Consiglio di Presidenza, quando ne facciano richiesta per trattare determinati problemi almeno 1/5 dei Consiglieri Circoscrizionali o il Sindaco. In tali casi il Presidente è tenuto a convocare la riunione che dovrà aver luogo entro 10 giorni dalla richiesta.
Nella seduta straordinaria non sono ammesse questioni pregiudiziali o sospensive e modifiche dell'ordine dei lavori predisposto.
La convocazione straordinaria non ha luogo qualora gli argomenti richiesti siano stati inseriti in una seduta ordinaria entro il decimo giorno.
- Gli avvisi di convocazione devono essere consegnati almeno 5 giorni prima della adunanza per le riunioni in via ordinaria e almeno 3 giorni prima per quelle in via straordinaria. Tuttavia in casi di urgenza, è sufficiente che la convocazione venga consegnata 24 ore prima.
- Gli avvisi di convocazione devono contenere sempre l'ordine con gli argomenti da trattare in Consiglio e tutti i testi disponibili delle proposte.
- Gli avvisi di convocazione con l'indicazione degli argomenti iscritti all'o.d.g. sono affissi all'albo circoscrizionale entro i termini previsti al punto 4. del presente articolo.
Articolo 11
(Sedute del Consiglio Circoscrizionale)
- Il Consiglio Circoscrizionale è convocato dal Presidente che fissa anche gli argomenti da trattare e che lo presiede.
- In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente a presiedere il Consiglio, questo viene presieduto dal Vice-Presidente.
- Le sedute del Consiglio Circoscrizionale sono pubbliche, salvo quando si trattino questioni concernenti la valutazione di persone.
- Il Consiglio Circoscrizionale si svolge nella sede della Circoscrizione. Solo in casi particolari e per affrontare sul posto rilevanti tematiche di interesse locale, il Presidente della Circoscrizione può convocare il Consiglio in idonei spazi del quartiere interessato.
- Nel corso della seduta del Consiglio, i Consiglieri che abbandoneranno con anticipoi i lavori dovranno comunicarlo al Segretario del Consiglio.
- Il Consigliere che per 3 sedute consecutive valide, non partecipa ai lavori del Consiglio, senza valida giustificazione, sarà diffidato dal Presidente e ove tale atteggiamento prosegua, su proposta del Presidente, il Consiglio con maggioranza semplice, deve deliberare la decadenza.
- Il verbale del Consiglio Circoscrizionale dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea alla prima seduta valida successiva.
- Assolve le funzioni di Segretario del Consiglio il Coordinatore della Circoscrizione o, in caso di assenza o impedimento, altro dirigente appositamente delegato.
- Prima di ogni seduta del Consiglio, delegazioni di cittadini, per una durata complessiva di 30 minuti, possono porre problemi all'attenzione dei Consiglieri presenti. A tale scopo le delegazioni debbono avvertire con almeno 7 giorni di anticipo il Presidente, che provvederà a darne comunicazione ai Consiglieri.
Articolo 12
(Ordine dei lavori)
- L'ordine del giorno può essere invertito quando il Presidente o 3 Consiglieri lo richiedono prima che si inizi la discussione sul primo punto. Tale richiesta s'intende accolta se viene votata dalla maggioranza assoluta dei componenti.
- Non è consentita l'inserzione di argomenti non previsti dall'ordine dei lavori comunicato con la convocazione, a meno che per motivi di rilevante urgenza, il Consiglio decida tale inserimento all'unanimità. Per quanto concerne le proposte di deliberazione, le medesime debbono sempre essere inserite preventivamente all'ordine del giorno.
- Non è necessaria la preventiva inserzione all'ordine del giorno per i casi previsti dall'art. 47 del Regolamento di organizzazzione e funzionamento del Consiglio Comunale.
- I Consiglieri iscritti a parlare devono contenere il loro intervento nella durata di 15 minuti e non possono intervenire più di due volte nella stessa discussione, salvo che per richiamo al regolamento o per fatto personale.
- Per le dichiarazioni di voto può prendere la parola un solo Consigliere per gruppo consiliare. Solo in caso di espressione di voto difforme dal proprio gruppo altri componenti dello stesso possono darne motivazione.
Articolo 13
(Interpellanze)
L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Presidente della Circoscrizione e al Consiglio di Presidenza circa i motivi e gli intendimenti della loro azione. Essa è presentata per iscritto.
L'interpellante o il primo degli interpellanti nel caso che questi siano più d'uno, ha facoltà di svolgere e di illustrare il contenuto dell'interpellanza per un tempo non eccedente i 5 minuti.
Le dichiarazioni in risposta possono dare luogo a replica non eccedente i 5 minuti da parte dell'interpellante.
Gli interpellati hanno per ultimo la parola.
Se la risposta non è immediata le interpellanze sono iscritte all'0.d.G. della prima seduta di consiglio valida successiva a quella della presentazione.
Articolo 14
(Interrogazioni-lampo)
- Ciascun Consigliere, prima che inizi l'appello, può prenotarsi per rivolgere oralmente un'interrogazione-lampo al Presidente del Consiglio o di una Commissione o ad un membro del Consiglio di Presidenza.
- All'inizio della seduta il Presidente dà quindi la parola ai Consiglieri interroganti secondo l'ordine di prenotazione.
- Il Presidente per la risposta può avvalersi della collaborazione di un membro del Consiglio di Presidenza o del Presidente della Commissione competente.
- Gli interroganti e colui che fornisce la risposta a seguire, devono contenere i loro interventi nel tempo di 5 minuti.
- Il tempo impiegato per tali interrogazioni non può superare i 30 minuti per ogni seduta
Articolo 15
(Interrogazioni scritte)
- Ciascun Consigliere può presentare interrogazioni scritte al Presidente della Circoscrizione.
- E' istituito un albo delle interrogazioni in cui vengono inserite le copie delle interrogazioni scritte presentate e delle risposte scritte fornite; tale albo è liberamente consultabile dai Consiglieri e dai cittadini.
- Se l'intterrogante non dichiara espressamente l'interrogazione urgente o urgentissima, questa s'intende ordinaria.
- La risposta all'interrogazione va data:
- entro 10 giorni se l'interrogazione è urgentissima e comunque alla prima seduta di Consiglio valida;
- entro 30 giorni se l'interrogazione è urgente;
- entro 60 giorni se l'interrogazione è ordinaria.
- Ciascun Consigliere può presentare ogni mese non più di due interrogazioni urgentissime, quattro urgenti e cinque ordinarie.
Articolo 16
(Contenuto e forma delle mozioni)
La mozione consiste nell'invito rivolto al Presidente e al Consigiio di Presidenza diretto a promuovere un'ampia discussione di indole tecnico-amministrativa su un argomento di particolare importanza, che abbia o no già formato oggetto d'interrogazione o d'interpellanza, ed allo scopo di eccitare l'attività deliberativa del Consiglio.
Essa è presentata per iscritto e può essere motivata.
La mozione deve essere firmata da almeno due Consiglieri.
Le mozioni sono inserite nell'ordine del giorno dei lavori della prima adunanza consiliare successiva alla loro presentazione.
Articolo 17
(Elezione del Presidente e del Consiglio di Presidenza)
- Nella prima seduta il Consiglio Circoscrizionale elegge, a scrutinio palese, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, secondo le modalità fissate dall'art. 22, commi 7 e 10 dello statuto, il Presidente della Circoscrizione e 4 Consiglieri - di cui uno con funzioni di Vice presidente - che costituiscono il Consiglio di Presidenza.
- Al Presidente della Circoscrizione si applicano le norme concernenti l'elezione e la mozione di sfiducia costruttiva previste dallo Statuto.
- Alla sostituzione dei singoli componenti del Consiglio di Presidenza dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Presidente o cessati dall'ufficio per altra cansa, provvede nella stessa seduta il Consiglio Circoscrizionale su proposta del Presidente.
Articolo 18
(Il Presidente)
- Il Presidente rappresenta ia Circoscrizione, convoca e presiede il Consiglio Circoscrizionale e il Consiglio di Presidenza ed esercita le funzioni delegate dal Sindaco sia quale Capo dell'amministrazione sia quale Ufficiale di Governo a norma dell'art. 38 VI comma della legge 8 giugno 1990 n. 142.
- Il Presidente inoltre:
- indice i referendum;
- sovrintende al funzionamento di tutti gii uffici e i servizi circoscrizionali, nonché all'esecuzione degli atti;
- vigila sulla correttezza e sulla tempestività dell'attività deliberativa di competenza della circoscrizione;
- partecipa (senza diritto di voto) in prima persona o attraverso un Consigliere delegato ai lavori della Commissione Comunale a cui è attribuito l'esame degli atti proposti dal Consiglio Circoscrizionale;
- presenta ogni anno al Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 11 del nuovo regolamento del decentramento amministrativo, una relazione approvata dal Consiglio Circoscrizionale, sull'esercizio delle funzioni attribuite o delegate alla circoscrizione stessa.
Articolo 19
(Il Vice-Presidente)
- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza dichiarata o impedimento. Tale stato dovrà essere comunicato dal Presidente, con nota ufficiale, al Coordinatore della Circoscrizione e ai capi gruppo consiliari.
- Il Vice-Presidente riceve dal Sindaco le stesse deleghe del Presidente, che saranno esercitate solo nei casi in cui sostituisce a tutti gli effetti il Presidente.
Articolo 20
(Il Consiglio di Presidenza)
- Il Consiglio di Presidenza della Circoscrizione è l'organo esecutivo della Circoscrizione ed è composto dal Presidente della Circoscrizione e da 4 Consiglieri di cui uno con funzioni di Vice-Presidente.
- La carica di membro del Consiglio di Presidenza è incompatibile con quella di Presidente di Commissione consiliare circoscrizionale.
- Al Consiglio di Presidenza compete l'attuazione dei programmi e degli atti adottati dal Consiglio Circoscrizionale.
Per adempiere a ciò, impartisce tutte le direttive necessarie ai vari Uffici decentrati e mantiene i rapporti con l'Amministrazione Centrale. Il Consiglio di Presidenza concorre alla programmazione con azione di impulso nei confronti del Consiglio Circoscrizionale e delle sue Commissioni.
- Le decisioni del Consiglio di Presidenza sono assunte a maggioranza e, in caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente.
Articolo 21
(Elezione delle Commissioni Consilari)
- Il Consiglio Circoscrizionale nomina Commissioni Consilari permanenti nelle mterie attribuite alla Circoscrizione, per elaborare e formulare proposte al riguardo.
- Sono istituite n. 5 Commissioni Consiliari Permanenti con funzioni istruttorie referenti e di controllo.
- Ciascuna Commissione permanente e composta di n. 9 Consiglieri nominati dal Consiglio, tenendo conto della consistenza e della proporzione dei gruppi consiliari.
- La costituzione delle Commissioni avviene con unica votazione a scrutinio palese.
Ogni Commissione elegge a scrutinio palese e con appello nominale il proprio Presidente e Vice Presidente.
- L'elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione Consilare avviene mediante distinte votazioni. Saranno eletti Presidente e Vice Presidente i Consiglieri che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il Consigliere più anziano.
- Possono essere istituite Commissioni speciali, per la cui regolamentazione si rimanda ai commi precedenti.
- Nell'ambito di queste Commissioni, si istituisce la commissione delle elette.
Articolo 22
(Funzionamento delle Commissioni Consilari)
- Ciascun Consigliere può far parte di non più di 2 Commissioni Consiliari permanenti.
- Ogni Consigliere può partecipare a sedute di Commmissione diverse da quelle alle quali appartiene, senza voto deliberativo, salvo il caso di assenza di membri effettivi appartenenti allo stesso gruppo consiliare, nel qual caso egli potrà, con pienezza di diritti, partecipare non solo alla Commissione, ma anche alle votazioni.
- Nel caso che più Consiglieri non titolari intendano esercitare la facoltà di sostituzione di un membroo titolare loro compagno di gruppo, il diritto di voto spetta a chi risulti a ciò delegato ufficialmente o, in subordine, al più anziano di età.
- Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente almeno la maggioranza dei .suoi componeni. Trascorsa un'ora dall'orario di convocazione, se non è stato raggiunto il numero legale, la seduta è sciolta.
- Le funzioni di segretario di ciascuna Commissione sono esercitate da un funzionario circoscrizionale incaricato dal Coordinatore della Circoscrizione e ad esso spetta compilare e conservare i verbalio che devono essere sottoscritti dal Presidente e dai Commissari.
- Le Commissioni circoscrizionali possono avvalersi, per lo studio e l'esame di particolari questioni, senza diritto di voto, di funzionari dell'Amministrazione Comunale, di tecnici ed esperti estranei all'Amministrazione, di rappresentanti sindacali e di associazioni operanti nella Circoscrizione.
- Il Presidente della Circoscrizione convoca mensilmente una riunione coi Presidenti delle Commissioni per concordare un programma di commissioni per il mese successivo. Tale programma con date e ordine del giorno per ogni Commissione viene notificato ad ogni Consigliere almeno 48 ore prima della prima Commissione utile. Eventuali argomenti di studio per impreviste priorità possono essere aggiunti all'o.d.g. concordato.
- Le Commissioni che sarà necessario convocare in via straordinaria al di fuori di tale programma dovranno essere comunicate ai membri della Commissione con telegramma o avviso di convocazione firmato dal Presidente della Commissione almeno 24 ore prima.
- Le sedute delle Commissioni si svolgono di norma nella sede circoscrizionale, ma il Presidente della Commissione, per particolari necessità, può convocare la Commissione in luogo diverso da quello usuale, in locale idoneo anche all'esterno della sede circoscrizionale.
Articolo 23
(Gruppi Consilari)
- Entro 3 giorni dalla prima seduta del Consiglio Circoscrizionale ogni Consigliere è tenuto ad indicare al Presidente e al Consigliere anziano il gruppo del quale intende far parte.
- I Consiglierli che non abbiano dichiarato di voler far appartenere ad gruppo formano il gruppo misto.
- I Consiglieri che entrano a far parte successivamente del Consiglio devono indicare al Presidente, entro 3 giorni dalla comunicazione della nomina, a quale gruppo intendono aderire.
- Ogni gruppo eleegge al proprio interno un capogruppo.
- L'elezione di un nuovo capogruppo deve essere comunicata al Presidente della Circosenzione che informerà gli altri gruppi consiliari nella prima seduta successiva del Consiglio.
Articolo 24
(Conferenza dei capigruppo)
- Il Presidente della Circoscrizione convoca la conferenza dei capigruppo in ordine allo svolgimento dei lavori consiliari.
- La conferenza dei capigruppo può concordare il programma riuardante più sedute di Consiglio, nonché i tempi complessivi da dedicare ai dibattiti sugli argomenti da trattare.
- Nel caso in cui un capogruppo non potesse partecipare alla conferenza, può essere rappresentato da altro collega dello stesso gruppo solo se autorizzato.
Articolo 25
(Accesso dei Consiglieri alle informazioni)
- Nell'esercizio del loro mandato i Consiglieri della Circoscrizione hanno diritti di ottenere dagli Uffici circoscrizionali informazioni e copie degli atti e documenti, senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio.
- I Consiglieri possono consultare liberamente i documenti in possesso degli Uffici circoscrizionali in presenza di un funzionario dell Ufficio.
- I Consiglieri.richiedono copia dei documenti in possesso degli Uffici circoscrizionali facendone domanda al Presidente che provvede a consegnare quanto richiesto non oltre i 10 giorni.
- La richiesta di copie da parte dei Consiglieri è gratuita.
- Per consentire ai Consiglieri l'esercizio del diritto di copie, si utilizza un apposito capitolo del fondo spese consiliare.
Articolo 26
(Proposte dei Consiglieri)
- I Consiglieri hanno facoltà di presentare al Presidente della Circoscrizione proposte di deliberazione, di risoluzione e ordini del giorno da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
- Le proposte saranno subito trasmesse alle Commissioni competenti, che dovranno pronunciarsi entro 15 giorni.
- Acquisito il parere delle Commissioni, ovvero trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione, la conferenza dei capigruppo deciderà l'inserimento della proposta all'ordine del giorno e la data della discussione nel Consiglio Circoscrizionale, che dovrà aver luogo entro 45 giorni dalla data di presentazione.
Articolo 27
(Modalità per le nomine e designazioni di spettanza del Consiglio Circoscrizionale)
- Tutte le nomine e designazioni in organismi di spettanza del Consiglio Circoscrizionale, escluse le Commissioni Consiliari hanno la durata prevista per ogni organismo e non sono rinnovabili.
- Il Presidente dovrà rendere pubbliche le modalità per le nomine e designazioni con apposito avviso pubblico invitando i cittadini e gli organismi rappresentativi delle categorie professionali a far pervenire per ciascun incarico per il quale si dovrà procedere ad elezioni, la richiesta della propria candidatura corredata da un dettagliato curriculum e da altro elemento utile alla valutazione. Il tempo previsto per la consegna dei documenti non potra essere superiore ai 30 giorni.
Articolo 28
(Rapporti col difensore civico)
- Il difensore civico svolge nella Circoscrizione le funzioni ad esso assegnate dall'apposito regolamento comunale.
- La Circoscrizione mette a disposizione dell'Ufficio del difensore civico locali e personale per lo svolgimento delle funzioni previste.
- L'Ufficio Informazioni con apposita dotazione organica specifica, assicura e facilita i rapporti con il difensore civico e/o suo delegato.
- Le segnalazioni inviate dal difensore civico al Consiglio Circoscrizionale di cui all'art. 8 punto 10 lett b) dello Statuto del Comune di Roma, dovranno essere portate a conoscenza dei Consiglieri entro 7 giorni.
- Gli organi competenti dovranno assumere i conseguenti provvedimenti entro 10 giorni dalla comunicazione.
Articolo 29
(Rinvio al Regolamento del Consiglio Comunale)
Per. quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge, dello Statuto, nonché alle disposizioni contenute nel Regolamento per il Decentramento Circoscrizionale e nel Regolamento del Consiglio Comunale.
Articolo 30
(Organizzazione degli uffici e dei servizi)
L'organizzazione degli uffici e dei servizi circoscrizionali dovrà essere sempre rispondente alle esigenze dell'utenza con particolare riferimento alle fasce della popolazione più svantaggiate e deboli.
Gli obiettivi e gli indirizzi per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, nell'ambito delle direttive emanate dagli organi circoscrizionali, attiene alla competenza della dirigenza nel rispetto del Contratto Nazionale di Lavoro.
La dirigenza è autonoma nel rendere operativi gli indirizzi di cui al l° comma e assume ogni decisione utile al funzionamento degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art. 10 D.D.L. n. 29/93.
Per il perseguimento dei fini organizzativi di questo articolo si identifica quale strumento privilegiato, quello della Conferenza dei Servizi.
Articolo 31
(Dirigenti)
I Dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici degli organi di governo, godono di autonomia nella organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici medesimi.
Spetta ai Dirigenti, nei limiti delle attribuzioni delle unità organizzative cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione che non comportino l'esercizio di poteri discrezionali.
I Dirigenti nel campo di loro pertinenza, sono completamente autonomi nell'esercizio del potere di iniziativa risperto agli organi circoscrizionali e alle loro commissioni.
I Dirigenti preposti alle Unità Organizzative Circoscrizionali trasmettono tempestivamente al Presidente della Circoscrizione copia dei provvedimenti, di rispettiva competenza, adottati.
Per commenti e osservazioni potete contattarci via e-mail c/o:
caffarella@romacivica.net
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copyright associazione culturale "humus"_onlus, 16 dicembre 1999