REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre
1938-XVI, n. 1381
Provvedimenti nei confronti
degli ebrei stranieri
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA
DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessità urgente
ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge
31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo
Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Art. 1. Dalla data di pubblicazione
del presente decreto-legge è vietato agli stranieri ebrei di fissare
stabile dimore nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.
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Art. 2. Agli effetti del presente decreto-legge
è considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi
di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.
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Art. 3. Le concessioni di cittadinanza
italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1í gennaio
1919 s'intendono ad ogni effetto revocate.
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Art. 4. Gli stranieri ebrei che, alla
data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel Regno,
in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che vi abbiano iniziato il loro
soggiorno posteriormente al 1í gennaio 1919, debbono lasciare il
territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro sei
mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Coloro che non avranno
ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal
Regno a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di P.S., previa
l'applicazione delle pene stabilite dalla legge.
Art. 5. Le controversie che potessero
sorgere nell'applicazione del presente decreto-legge saranno risolte, caso
per caso, con decreto del Ministro per l'interno, emesso di concerto con
i Ministri eventualmente interessati.
Tale decreto non è soggetto
ad alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione
in legge. Il Duce, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato
a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì
7 settembre 1938-Anno XVI
Vittorio Emanuele, Mussolini
Associazione
Nazionale Miriam Novitch