REGIO DECRETO - LEGGE 15
novembre 1938 - XVII, n. 1779
Integrazione e coordinamento
in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza
nella Scuola Italiana
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA
DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il R. decreto-legge 5 settembre
1938-XVI, n. 1390;
Veduto il R. decreto-legge 23 settembre
1938-XVI, n. 1630;
Veduto il testo unico delle leggi
e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare approvato con R. decreto
5 febbraio 1928-VI, n. 877, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 3 giugno
1938-XVI, n. 928; Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV,
n.100;
Riconosciuta la necessità
urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa della
razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico testo con quelle
sinora emanate;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro
per l'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione
nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Art. 1. A qualsiasi ufficio od impiego
nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da
alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche
se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente
decreto; nè possono essere ammesse al conseguimento dell'abilitazione
alla libera docenza. Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati
quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni
italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari.
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Art. 2. Delle Accademie, degli Istituti
e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte
persone di razza ebraica.
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Art. 3. Alle scuole di ogni ordine
e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono
essere iscritti alunni di razza ebraica. è tuttavia consentita l'iscrizione
degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle
scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.
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Art. 4. Nelle scuole d'istruzione media
frequentate da alunni italiani è vietata l adozione di libri di
testo di autori di razza ebraica. Il divieto si estende anche ai libri
che siano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali
sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano commentate o rivedute
da persone di razza ebraica.
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Art. 5. Per i fanciulli di razza ebraica
sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola elementare
nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci.
Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del
Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali
per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti.
Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore
agli studi nomina un commissario. Nelle scuole elementari di cui al presente
articolo il personale potrà essere di razza ebraica; i programmi
di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da
alunni italiani, eccettuato l'insegnamento della religione cattolica; i
libri di testo saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti, approvati
dal Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti
gravare sulle comunità israelitiche.
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Art. 6. Scuole d'istruzione media per
alunni di razza ebraica potranno essere istituiti dalle comunità
israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno all'uopo osservarsi
le disposizioni relative all'istituzione di scuole private. Alle scuole
stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli
studi e degli esami à sensi dell'art.15 del R. decreto-legge 3 giugno
1938-XVI n.928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità
di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso
i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti
frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti della religione
e della cultura militare. Nelle scuole d'istruzione media di cui al presente
articolo il personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere
adottati libri di testo di autori di razza ebraica.
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Art. 7. Per le persone di razza ebraica
l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente
gli alunni di razza ebraica.
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Art. 8. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli
per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art.1 è dispensato
dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento
di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della
razza italiana. Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui
all'art.3 del R. decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, vengono integralmente
corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio. Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza
ebraica decadono dall'abilitazione.
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Art. 9 Per l'insegnamento nelle scuole
elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gl'insegnanti
dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l'interno siano state riconosciute
le benemerenze individuali o famigliari previste dalle disposizioni generali
per la difesa della razza italiana. Ai fini del presente articolo sono
equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche
e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari.
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Art. 10. In deroga al precedente art.
3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari
studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici
a Università o Istituti superiori del Regno. La stessa disposizione
si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento
per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie di belle arti
e ai corsi della Regia accademia d'arte drammatica in Roma, per accedere
ai quali occorre un titolo di studi medi di secondo grado o un titolo equipollente.
Il presente articolo si applica anche agli studenti stranieri, in deroga
alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora
nel Regno.
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Art. 11. Per l'anno accademico 1938-39
la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori universitari
potrà essere protratta al 1í gennaio 1939-XVII. Le modificazioni
agli statuti delle Università e degl'Istituti d'istruzione superiore
avranno vigore per l'anno accademico 1938-39, anche se disposte con Regi
decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.
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Art. 12. I Regi decreti-legge 5 settembre
1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938-XVI, n.1630, sono abrogati. è
altresì abrogata la disposizione di cui all'art.3 del Regio decretolegge
20 giugno 1935-XIII, n.1071.
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Art. 13. Il presente decreto sarà
presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente
è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì
15 novembre 1938 - XVII
Vittorio Emanuele Mussolini,
Bottai, Di Revel
Associazione
Nazionale Miriam Novitch