REGIO DECRETO - LEGGE 5
settembre 1938 - XVI, n. 1390
Provvedimenti per la difesa
della razza nella scuola fascista
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA
DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n.2, della legge
31 gennaio 1926-IV, n.100;
Ritenuta la necessità assoluta
ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola
italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro
Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello
per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;
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Art. 1. All'ufficio di insegnante nelle
scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole
non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno
essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese
in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; nè
potranno essere ammesse all'assistentato universitario, nè al conseguimento
dell'abilitazione alla libera docenza.
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Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine
e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere
iscritti alunni di razza ebraica.
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Art. 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI
tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le
scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono
a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle
scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di
vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza
ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.
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Art. 4. I membri di razza ebraica delle
Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti,
cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre
1938-XVI.
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Art. 5. In deroga al precedente art.
2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari
studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione
superiore nei passati anni accademici.
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Art. 6. Agli effetti del presente decreto-legge
è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori
entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da
quella ebraica.
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Art. 7. Il presente decreto-legge,
che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione
in legge. Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a
presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a San Rossore, addì
5 settembre 1938 - Anno XVI Vittorio Emanuele Mussolini, Bottai, Di Revel
Associazione
Nazionale Miriam Novitch