DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO
DELLE PROFESSIONI DA PARTE DEI CITTADINI DI RAZZA EBRAICA
Con Legge 29 Giugno 1939, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 2 Agosto 1939-XVIII, N. 179, sono state dettate le norme
seguenti circa l'esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza
ebraica:
CAPO I.
Disposizioni generali
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Art. 1. L'esercizio delle professioni di giornalista,
medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore,
patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere,
architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale,
è, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle
seguenti disposizioni.
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Art. 2. Ai cittadini italiani di razza ebraica è
vietato l'esercizio della professione di notaro. Ai cittadini italiani
di razza ebraica non discriminato è vietato l'esercizio della professione
di giornalista. Per quanto riguarda la professione di insegnante privato,
rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 del Regio
decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779.
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Art. 3. I cittadini di razza ebraica esercenti una
delle professioni di cui all'art. 1, che abbiano ottenuto la discriminazione
a termini dell'art. 14 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n.
1728, saranno iscritti in "elenchi aggiunti", da istituirsi in appendice
agli albi professionali, e potranno continuare nell'esercizio della professione,
a norma delle vigenti disposizioni, salve le limitazioni previste dalla
presente legge. Sono altresì istituiti, in appendice agli elenchi
transitori eventualmente previsti dalle vigenti leggi o regolamenti in
aggiunta agli albi professionali, elenchi aggiunti dei professionisti di
razza ebraica discriminati. Si applicano agli elenchi aggiunti tutte le
norme che regolano la tenuta e la disciplina degli albi professionali.
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Art. 4. I cittadini italiani di razza ebraica non
discriminati, i quali esercitano una delle professioni indicate dall'art.
1, esclusa quella di giornalista, potranno essere iscritti in elenchi speciali
secondo le disposizioni del capo II della presente legge, e potranno continuare
nell'esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa.
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Art. 5. Gli iscritti negli elenchi speciali professionali
previsti dall'art. 4 cessano dal far parte delle Associazioni sindacali
di categoria giuridicamente riconosciute, e non possono essere da queste
rappresentati. Tuttavia si applicano ad essi le norme inerenti alla disciplina
dei rapporti collettivi di lavoro.
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Art. 6. è fatto obbligo ai professionisti
che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2, primo comma,
ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all'art. 23 di denunciare la propria
appartenenza alla razza ebraica, entro il termine di venti giorni dalla
entrata in vigore della presente legge, agli organi competenti per la tenuta
degli albi o dei ruoli. I trasgressori sono puniti con l'arresto sino ad
un mese e con l'ammenda sino a lire tremila. La denunzia deve essere fatta
anche nel caso che sia pendente ricorso per l'accertamento della razza
ai sensi dell'art. 26 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.
Il reato sarà dichiarato estinto se il ricorso di cui al terzo comma
sia deciso con la dichiarazione di non appartenenza del ricorrente alla
razza ebraica. Ove la denunzia non sia effettuata, gli organi competenti
per la tenuta degli albi o dei ruoli provvederanno d'ufficio all'accertamento.
La cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai predetti organi
non oltre il febbraio 1940-XVIII, ma ha effetto alla scadenza di detto
termine. La deliberazione è notificata agli interessati a mezzo
di ufficiale giudiziario, e con le forme della notificazione della citazione.
CAPO II.
Degli elenchi speciali e delle
condizioni per essere iscritti
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Art. 7. Per ogni circoscrizione di Corte di appello
sono istituiti, presso la Corte medesima, gli elenchi speciali per le singole
professioni previsti dall'art. 4. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente
in più di un elenco per la stessa professione; su domanda dell'interessato
è ammesso tuttavia il trasferimento da un elenco distrettuale all'altro.
Il trasferimento non interrompe il corso dell'anzianità di iscrizione.
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Art. 8. I cittadini di razza ebraica esercenti una
delle professioni di cui all'art. 1, esclusa quella di giornalista, e che
intendano ottenere l'iscrizione nel rispettivo elenco speciale, dovranno
farne domanda al primo presidente della Corte di appello del distretto,
in cui abbiano la residenza, nel termine di centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
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Art. 9. Per essere iscritti negli elenchi speciali
è necessario:
a) essere cittadini italiani;
b) essere di specchiata condotta morale e di
non avere svolto azione contraria agli interessi del Regime e della Nazione;
c) avere la residenza nella circoscrizione della
Corte di appello;
d) essere in possesso degli altri requisiti stabiliti
dai vigenti ordinamenti professionali per l'esercizio della rispettiva
professione.
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Art. 10. Non possono conseguire l'iscrizione negli
elenchi speciali coloro che abbiano riportato condanna per delitto non
colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione, non inferiore
nel minimo a due anni e nel massimo a cinque o, comunque, condanna che
importi la radiazione o cancellazione dagli albi professionali. Non possono,
parimenti, conseguire l'iscrizione coloro che siano stati o si trovino
sottoposti ad una delle misure di polizia previste dal testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX,
n. 773.
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Art. 11. Le domande per l'iscrizione devono essere
corredate dai seguenti documenti:
a) atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di residenza;
d) certificato di buona condotta morale, civile
e politica;
e) certificato generale del casellario giudiziario
di data non anteriore a mesi 3 dalla presentazione della domanda e certificato
dei procedimenti a carico;
f) certificato dell'Autorità di pubblica
sicurezza del luogo di residenza del richiedente, attestante che questi
non è stato sottoposto ad alcuna delle misure previste dal testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno
1931-IX, n. 773;
g) titoli di abilitazione richiesti per la iscrizione
nell'albo professionale.
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Art. 12. Le attribuzioni relative alla tenuta degli
elenchi di cui all'art. 4 ed alla disciplina degli iscritti, previste dalle
vigenti leggi e regolamenti professionali, sono esercitate nell'ambito
di ciascun distretto di Corte di appello, per tutti gli elenchi, da una
Commissione distrettuale. Essa ha sede presso la Corte di appello, è
presieduta dal primo presidente della Corte medesima, o da un magistrato
della Corte, da lui delegato, ed è composta di sei membri, rispettivamente
designati dal Ministro per l'Interno, dal Segretario del Partito Nazionale
Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'Educazione Nazionale,
per i Lavori Pubblici e per le Corporazioni, nonché dal Presidente
della Confederazione Fascista dei Professionisti ed Artisti.
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Art. 13. I componenti della Commissione di cui all'articolo
precedente sono nominati con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia.
Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati
in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla
scadenza del triennio.
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Art. 14. La Commissione distrettuale verifica le
domande di cui all'art. 8 e, ove ricorrano le condizioni richieste dalla
presente legge, delibera la iscrizione del professionista nel rispettivo
elenco speciale. Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento
di almeno quattro componenti. Le deliberazioni della Commissione sono motivate;
vengono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale
quello del presidente. Esse sono notificate, nel termine di 15 giorni,
agli interessati ed al Procuratore generale presso la Corte di appello,
nonché al Prefetto, qualora riguardino esercenti le professioni
sanitarie.
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Art. 15. Contro le deliberazioni della Commissione
in ordine alla iscrizione ed alla cancellazione dall'elenco, nonché
ai giudizi disciplinari, è dato ricorso tanto all'interessato quanto
al Procuratore generale della Corte di appello, e, nel caso di esercenti
le professioni sanitarie, al Prefetto, entro 30 giorni dalla notifica,
ad una Commissione Centrale che ha sede presso il Ministero di Grazia e
Giustizia.
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Art. 16. La Commissione centrale, di cui all'articolo
precedente, è presieduta da un magistrato di grado terzo ed è
composta del Direttore generale degli affari civili e delle professioni
legali presso il Ministero di Grazia e Giustizia, o di un suo delegato,
e di altri sette membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'interno,
dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato,
dai Ministri per l'Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici, per l'Agricoltura
e per le Foreste e per le Corporazioni, nonché dal Presidente della
Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti. I componenti
della Commissione sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro
per la Grazia e Giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere
confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio
durano in carica sino alla scadenza del triennio. Le adunanze della Commissione
centrale sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti. Il ministro
per la Grazia e Giustizia provvede con suo decreto alla costituzione della
Segreteria della predetta Commissione.
CAPO III.
Disciplina degli iscritti negli
elenchi speciali
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Art. 17. Entro il mese di febbraio di ogni anno,
la Commissione di cui all'art. 12 procede alla revisione dell'elenco speciale,
apportandovi le modificazioni e le aggiunte che fossero necessarie. Ai
provvedimenti adottati si applicano le disposizioni degli articoli 14,
ultimo comma, e 15.
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Art. 18. La Commissione può applicare sanzioni
disciplinari:
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per gli abusi e le mancanze degli iscritti nell'elenco
speciale commesso nell'esercizio della professione;
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per motivi di manifesta indegnità morale e
politica. Le sanzioni disciplinari sono:
a) censura;
b) sospensione dall'esercizio professionale per
un tempo non maggiore di sei mesi;
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cancellazione dall'elenco. I provvedimenti di cui
al comma precedente sono notificati all'interessato per mezzo dell'ufficiale
giudiziario. L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare può
essere promossa dalla Commissione su domanda di parte, o su richiesta del
pubblico ministero, ovvero d'ufficio in seguito a deliberazione della Commissione
ad iniziativa di uno o più membri. I fatti addebitati devono essere
contestati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la presentazione
delle giustificazioni.
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Art. 19. La cancellazione dall'elenco speciale, oltre
che per motivi disciplinari, può essere pronunciata dalla Commissione,
su domanda dell'interessato. Può essere promossa d'ufficio su richiesta
del procuratore generale della Corte di appello nel caso:
a) di perdita della cittadinanza;
b) di trasferimento dell'iscritto in altro elenco;
c) di trasferimento dell'iscritto all'estero.
Contro la pronuncia della Commissione è
sempre ammesso ricorso a norma dell'art. 15.
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Art. 20. La condanna o l'applicazione di una delle
misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
col R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, importano la cancellazione dall'elenco
speciale. L'iscritto che si trovi sottoposto a procedimento penale, ovvero
deferito per l'applicazione di una delle misure di cui al comma precedente,
può essere sospeso dall'esercizio della professione. La sospensione
ha sempre luogo quando è emesso mandato di cattura e fino alla sua
revoca.
CAPO IV.
Dell'esercizio professionale
degli iscritti negli elenchi aggiunti e negli elenchi speciali
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Art. 21. L'esercizio professionale da parte dei cittadini
italiani di razza ebraica, iscritti negli elenchi speciali, è soggetto
alle seguenti limitazioni:
a) salvi i casi di comprovata necessità
ed urgenza, la professione deve essere esercitata esclusivamente a favore
di persone appartenenti alla razza ebraica;
b) la professione di farmacista non può
essere esercitata se non presso le farmacie di cui all'art. 114 del testo
unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII,
n. 1265, qualora l'Ente cui la farmacia appartiene svolga la propria attività
istituzionale esclusivamente nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica;
c) ai professionisti di razza ebraica non possono
essere conferiti incarichi che importino funzioni di pubblico ufficiale,
ne può essere consentito l'esercizio di attività per conto
di enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli articoli
34 e 37 del Codice civile o in locali da questi dipendenti. La disposizione
di cui alla lettera c) del presente articolo si applica anche ai cittadini
italiani di razza ebraica iscritti negli "elenchi aggiunti".
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Art. 22. I cittadini italiani di razza ebraica non
possono essere iscritti nei ruoli degli amministratori giudiziari, se già
iscritti, ne sono cancellati.
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Art. 23. I cittadini di razza ebraica non possono
essere comunque iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti, di
cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, o nei ruoli dei periti
e degli esperti ai termini dell'art. 32 del testo unico delle leggi sui
Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, approvato con R.
decreto 20 settembre 1934XII, n. 2011, e, se vi sono già iscritti,
ne sono cancellati.
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Art. 24. I professionisti forensi cittadini italiani
di razza ebraica, che siano iscritti negli albi speciali per l'infortunistica,
perdono il diritto a mantenere l'iscrizione negli albi stessi a decorrere
da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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Art. 25. è vietata qualsiasi forma di associazione
e collaborazione professionale tra i professionisti non appartenenti alla
razza ebraica e quelli di razza ebraica.
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Art. 26. L'esercizio delle attività professionali
vietate dall'art. 21 è punito ai sensi dell'art. 348 del Codice
penale. La trasgressione alle disposizioni di cui all'art. 25 importa la
cancellazione, secondo i casi, dagli albi professionali, dagli elenchi
aggiunti, ovvero dagli elenchi speciali.
CAPO V.
Disposizioni transitorie e finali
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Art. 27. I cittadini italiani di razza ebraica possono
continuare l'esercizio della professione senza limitazioni fino alla cancellazione
dall'albo. Avvenuta la cancellazione e fino a quando non abbiano ottenuto
la iscrizione nell'elenco speciale, non potranno esercitare alcuna attività
professionale. Con la cancellazione deve essere esaurita, o, comunque,
cessare, qualsiasi prestazione professionale da parte dei cittadini italiani
di razza ebraica non discriminati a favore di cittadini non appartenenti
alla razza ebraica. è tuttavia in facoltà del cliente non
appartenente alla razza ebraica di revocare al professionista di razza
ebraica non discriminato l'incarico conferitogli, anche prima della cancellazione
dall'albo.
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Art. 28. I cittadini italiani di razza ebraica, ammessi
in via transitoria a proseguire gli studi universitari o superiori in virtù
dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nonché
tutti coloro che, conseguito il titolo accademico, non abbiano ancora ottenuta
la relativa abilitazione professionale, a norma delle leggi e regolamenti
vigenti, ove sussistano i requisiti e le condizioni previste dalle predette
leggi e regolamenti per l'iscrizione negli albi, nonché dalla presente
legge, potranno ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi
speciali.
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Art. 29. I notari di razza ebraica, dispensati dall'esercizio
a norma della presente legge, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento
di quiescenza loro spettante a termini di legge da parte della Cassa nazionale
del notariato. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno
maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento
minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di esercizio; negli
altri casi, è concessa una indennità di lire mille per ciascuno
anno di servizio.
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Art. 30. Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati,
che cessano dall'impiego per effetto della presente legge, verrà
corrisposto dal datore di lavoro l'indennità di licenziamento prevista
dal contratto collettivo di lavoro giornalistico per il caso di risoluzione
del rapporto d'impiego per motivi estranei alla volontà del giornalista.
L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Arnaldo Mussolini"
provvederà alla cancellazione dei predetti giornalisti dagli elenchi
dei propri iscritti, alla liquidazione del fondo di previdenza costituito
a suo nome e al trasferimento al nome dei medesimi della proprietà
della polizza di assicurazione sulla vita, contratta dall'Istituto presso
l'Istituto Nazionale delle assicurazioni.
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Art. 31. Con disposizioni successive saranno regolati
i rapporti tra i professionisti di razza ebraica e gli enti di previdenza
previsti dalla legislazione vigente, escluse le categorie contemplate negli
articoli 29 e 30 della presente legge. Verranno inoltre emanate le norme
speciali riflettenti la cessazione del rapporto d'impiego privato tra i
professionisti di razza ebraica e i loro dipendenti.
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Art. 32. Il Ministro per la Grazia e Giustizia, di
concerto con i Ministri interessati, è autorizzato ad emanare le
norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti
negli elenchi speciali, per il funzionamento delle commissioni di cui agli
articoli 12 e 15.
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Art. 33. Agli effetti della presente legge, l'appartenenza
alla razza ebraica è determinata a norma dell'art. 8 del R. decreto
- legge 17 novembre 1938 - XVII, 1728, ed ogni questione relativa è
decisa dal Ministro per l'interno a norma dell'art. 26 dello stesso Regio
decreto - legge.
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Art. 34. Per tutto quanto non è contemplato
dalla presente legge, si applicano le leggi ed i regolamenti di carattere
generale che disciplinano le singole professioni.
Art. 35. Con decreto Reale saranno emanate, ai
sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100, le norme
complementari e di coordinamento che potranno occorrere per l'attuazione
della presente legge.
Associazione
Nazionale Miriam Novitch