DECRETO-LEGGE 17 novembre
1938-XVII, n.1728
Provvedimenti per la difesa
della razza italiana
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA
DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta
la necessità urgente ed
assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge
31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di
emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo
Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri
per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per
le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
CAPO
I
Provvedimenti relativi ai matrimoni
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Art. 1. Il matrimonio del cittadino
italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è
proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è
nullo.
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Art. 2. Fermo il divieto di cui all'art.
1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità
straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero per
l'interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con
l'ammenda fino a lire diecimila.
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Art. 3. Fermo il divieto di cui all'art.
1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle
Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle
Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle
Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio
con persone di nazionalità straniera. Salva l'applicazione, ove
ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione
del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.
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Art. 4. Ai fini dell'applicazione degli
articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.
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Art. 5. L'ufficiale dello stato civile,
richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare,
indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato
di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall'art.
1, non procederà nè alle pubblicazioni nè alla celebrazione
del matrimonio. L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto
del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento
a lire cinquemila.
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Art. 6. Non può produrre effetti
civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile,
a norma dell'art.5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio
celebrato in violazione dell'art.1. Al ministro del culto, davanti al quale
sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto
disposto dal primo comma dell'art.8 della predetta legge. I trasgressori
sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
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Art. 7. L'ufficiale dello stato civile
che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati
senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è tenuto a farne immediata
denunzia all'autorità competente.
CAPO II
Degli appartenenti alla razza
ebraica
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Art. 8. Agli effetti di legge:
a) è di razza ebraica colui
che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga
a religione diversa da quella ebraica;
b) è considerato di razza
ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica
e l'altro di nazionalità straniera;
c) è considerato di razza
ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto
il padre;
d) è considerato di razza
ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana,
di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o
sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia
fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è
considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità
italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1í
ottobre 1938-XVI, apparteneva a religioni diversa da quella ebraica.
-
Art. 9. L'appartenenza alla razza ebraica
deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della
popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati
relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa
menzione di tale annotazione.Uguale menzione deve farsi negli atti relativi
a concessione o autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori
alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino
a lire duemila.
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Art. 10. I cittadini italiani di razza
ebraica non possono:
a) prestare servizio militare in
pace e in guerra;
b) esercitare l'ufficio di tutore
o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica
c) essere proprietari o gestori,
a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della
Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 R. decreto-legge 18 novembre
1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento
o più persone, nè avere di dette aziende la direzione nè
assumervi comunque, l'ufficio di amministrazione o di sindaco;
d) essere proprietari di terreni
che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
e) essere proprietari di fabbricati
urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila.
Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà
stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione
dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al
R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su proposta
del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per
la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno
emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere
c), d), e).
-
Art. 11. Il genitore di razza ebraica
può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono
a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca
ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o
ai fini nazionali.
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Art. 12. Gli appartenenti alla razza
ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di
domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti
con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.
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Art. 13. Non possono avere alle proprie
dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:
a) le Amministrazioni civili e
militari dello Stato;
b) il Partito Nazionale Fascista
e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
c) le Amministrazioni delle Provincie,
dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli
Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle dei trasporti in gestione diretta,
amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
d) le Amministrazioni delle aziende
municipalizzate;
e) le Amministrazioni degli Enti
parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle
Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti
ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti
a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra
con contributi di carattere continuativo;
f) le Amministrazioni delle aziende
annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera
e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il
raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il
cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con
la partecipazione dello Stato;
g) le Amministrazioni delle banche
di interesse nazionale;
h) le Amministrazioni delle imprese
private di assicurazione.
-
Art. 14. Il Ministro per l'interno,
sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso,
dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art 10, nonché dell'art.
13, lett. h):
a) ai componenti le famiglie dei
caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti
per la causa fascista;
b) a coloro che si trovino in una
delle seguenti condizioni:
-
mutilati, invalidi, feriti, volontari
di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica
e spagnola;
-
combattenti nelle guerre libica, mondiale,
etiopica, spagnola che abbiano conseguito almeno la croce al merito di
guerra;
-
mutilati, invalidi, feriti della causa
fascista;
-
iscritti al Partito Nazionale Fascista
negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;
-
legionari fiumani;
-
abbiano acquisito eccezionali benemerenze,
da valutarsi a termini dell'art.16.
Nei casi preveduti alla lett. b), il
beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone
ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono richiedere
l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri
di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro per l'interno
non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia
in via giurisdizionale.
-
Art. 15. Ai fini dell'applicazione
dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge,
gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.
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Art. 16. Per la valutazione delle speciali
benemerenze di cui all'art. 14 lett. b), n. 6, è istituita, presso
il Ministero dell'interno, una Commissione composta del Sottosegretario
di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito
Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria
Sicurezza Nazionale.
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Art. 17. è vietato agli ebrei
stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti
dell'Egeo.
CAPO III
Disposizioni transitorie e finali
-
Art. 18. Per il periodo di tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà
al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare,
in casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono
contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.
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Art. 19. Ai fini dell'applicazione
dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.8,
devono farne denunzia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza,
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Coloro
che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono
dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e
con l'ammenda fino a lire tremila.
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Art. 20. I dipendenti degli Enti indicati
nell'art.13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal
servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
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Art. 21. I dipendenti dello Stato in
pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'art.20, sono ammessi
a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini
di legge. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato
il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo
di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri
casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo
stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.
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Art. 22. Le disposizioni di cui all'art.21
sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b),c),d),e),f),g),h),
dell'art.13. Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni
dell'art.21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni
o le indennità previste dai propri ordinamenti o dalle norme che
regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento
per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.
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Art. 23. Le concessioni di cittadinanza
italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio
1919 si intendono ad ogni effetto revocate.
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Art. 24. Gli ebrei stranieri e quelli
nei cui confronti si applichi l'art.23, i quali abbiano iniziato il loro
soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente
al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della
Libia e dei possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII. Coloro
che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno
puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5.000
e saranno espulsi a norma dell'art.150 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.
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Art. 25. La disposizione dell'art.24
non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente
al 1° ottobrel938-XVI:
a) abbiano compiuto il 65°
anno di età;
b) abbiano contratto matrimonio
con persone di cittadinanza italiana.
Ai fini dell'applicazione del presente
articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al
Ministero dell'interno entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
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Art. 26. Le questioni relative all'applicazione
del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno,
sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione
da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame,
sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
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Art. 27. Nulla è innovato per
quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attivita delle comunità
israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente
necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.
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Art. 28. è abrogata ogni disposizione
contraria o, comunque, incompatibile con quella del presente decreto.
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Art. 29. Il Governo del Re è
autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente
decreto. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la
sua conversione in legge. Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente,
è autorizzato a presentare relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 novembre
1938 - XVII
Vittorio Emanuele, Mussolini, Ciano,
Solmi, Di Revel, Lantini
Associazione
Nazionale Miriam Novitch