Dopo questo accenno alla rappresaglia, prima di concludere sulla
qualificazione giuridica della fucilazione delle Cave Ardeatine, il Collegio
ritiene esaminare il problema, che molto spesso si è posto la dottrina,
circa la possibilità del ricorso a tale istituto nel territorio
militarmente occupato da parti dello Stato occupante per un torto subito
ad opera dello Stato che ha perduto il territorio ovvero della popolazione
civile stanziata nella zona occupata
. II problema va risolto avendo riguardo ai princìpi generali
sulle responsabità internazionali degli Stati. Invero, nel caso
di occupazione militare, non si crea una situazione speciale la quale postula
una diversità di princìpi, ma si determina uno stato di fatto
al quale vengono collegati i princìpi relativi a tale responsabilità
internazionale.
Dopo le critiche del Trieppel, dell'Anzillotti, del Monaco, ormai puó
dirsi superata la dottrina la quale faceva risalire allo stato la responsabilità
di un atto individuale nel presupposto di una complicità fra I'individuo
agente e lo stato medesimo, come pure può dirsi superata la dottrina
della responsabilità oggettiva dello Stato, secondo la quale si
risponde in base al solo danno, prescindendosi dal fatto che il danno derivi
o meno da una attività illecita.
La dottrina oggi comunemente accolta è quella che fa derivare
la responsabilità dello Stato dal comportamento di questo, dal fatto
cioè che si sia violato l'obbligo di prevenzione o quello di repressione,
che sono sanciti da una norma consuetudinaria generale.
Come è noto con I'occupazione militare lo stato occupante è
investito dall'esercito di funzioni sovrane nel territorio occupato. Senza
soffermarsi sull'estensione di tali funzioni va posto in rilievo come I'obbligo
di prevenzione e di repressione, da cui deriva la responsabilità
internazionale per fatti individuali, può essere imposto al titolare
di sovranità su un determinato territorio solo se uesto sia unico
ad essere investito d'imperio entro quel territorio. Ma quando I'esercizio
di funzioni sovrane sia passato nell'occupante, non possono addossarsi
allo stato occupato fatti individuali lesivi, in quanto manca I'accennato
presupposto che qualifica la responsabilità internazionale. Si puó
concludere, pertanto che nel territorio occupato non sono ammissi- bili
rappresaglie relativamente ad azioni manifestatesi per la insufficiente
attività di prevenzione o di repressione dell'autorità occupante;
sono possibili invece, rappresaglie, quando la violazione del dirtto internazionale
verificatasi in territorio militarmente occupato si riporti direttamente
alla volontà dello Stato che abbia perduto quel territorio.
In questa ipotesi il criterio della insufficiente prevenzione o repressione
non entra in funzione poiché vi è un'attività diretta
a causare una violazione.
Dall'accennato rapporto sussistente fra il movimento partigiano e lo
Stato italiano deriva che, in conseguenza dell'atto illegittimo di via
Rasella, lo stato occupante aveva il diritto di agire in via di rappresaglia.
La questione quindi, si risolve nell'accertare se la fucilazione di
335 persone alle Fosse Ardeatine costituisca una rappresaglia ovvero un'azione
diversa.
Prima di dare una risposta al quesito è necessario premettere
che nell'esecuzione delle Fosse Ardeatine si devono distinguere due momenti
ben distinti come si è chiarito nella esposizione del fatto.
Difatti, mentre la fucilazione di 320 persone si riporta all'ordine
dato dal Gen. Maeltzer, la fucilazione di altre 10 persone, in relazione
alla morte di un 33.o soldato tedesco dopo la trasmissione di quell'ordine,
costituisce un'attività diretta ed immediata del Kappler. La fucilazione,
ínfine, delle altre 5 persone dipende da un errore di cui in seguito
saranno valutate le conseguenze. Distinta la fucilazione delle Fosse Ardeatine
negli accennati due momenti, ne viene come conseguenza che il quesito postosi
dal Collegio si riferisce solo alla fucilazione di 320 persone, che si
riporta ad un ordine emanato dall'Autorità competente a disporre
rappresaglie, non alla fucilazione delle altre 10 persone, la quale, essendo
stata disposta da un organo incompetente ad ordinare rappresaglie, costituisce
un'attività che, sotto il lato oggéttivo, è senz'altro
fuori dell'orbita della rappresaglia.
Al quesito per il collegio deve darsi risposta negativa. lnvero, come
s'è visto un' azione commessa da uno stato in violazione del diritto
internazionale può assumersi come rappresaglia solo se costituisce
la risposta ad una violazione subìta e sia proporzionata a questa.
Il principio della proporzione caratterizza il contenuto della rappresaglia,
comunque questa si inquadri nella teoria del diritto. Difatti, se si riconosce
nella rappresaglia un un mezzo di autotutela, di sanzione o di legittima
difesa, deve assumersi necessariamente a suo contenuto il concetto di proporzione
fra violazione subìta e violazione causata se non si vuole cadere
nell'antigiuridicità.
Chi agisce per autotutela, in via di sanzione o per legittima difesa
di un suo diritto, quando la legge gliene riconosca il potere, solo in
quanto proporzioni la sua azione alla violazione subìta può
accampare a sua difesa la causa giustificatrice dell'antigiuridicità.
Oltrepassando volontariamente i limiti della proporzione egli risponde
del fatto commesso poichè, traendo occasione da una situazione legittimatrice
di un dato evento ne ha voluto causare un altro più grave.
Fra l'attentato di via Rasella e la fucilazione delle Cave Ardeatine vi è una sproporzione enorme sia in relazione al numero delle vittime, sia in relazione al danno determinato.