Inquadrata la fucilazione delle Cave Ardeatine nella figura del reato previsto dall'art.185 c.p.m. guerra, rimane da esaminare quale sia stata soggettivamente i la posizione degli attuali imputati in quella esecuzione.
La difesa del Kappler ha sostenuto che, quand'anche si ritenesse l'illegittimità della rappresaglia o della repressione collettiva dovrebbe assolversi quell'imputato per avere egli agito in adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o, quanto meno da un ordine non sindacabile del superiore. In sostanza, I'assunto difensivo è il seguente: posto che I'ordine della fucilazione è stato emanato dal Fuhrer, quest'ordine, per la competenza legislativa, oltre che esecutiva, di cui quell'organo era investito nell'ordinamento costituzionale tedesco e per la preminenza, di esso sugli altri organi costituzionali, costituiva una vera e propria norma giuridica o, comunque, un ordine insindacabile.
In merito va precisato che il Kappler non fu chiamato ad eseguire
un ordine di Hitler, ma un ordine di Maeltzer, che aveva a sua base un
ordine di quel Capo di Stato e di cui egli era a conoscenza. In sostanza,
come si è osservato dal momento che il gen. Maeltzer ordinò
al Kappler di fucilare le 320 persone delle quali si era discusso e ciò
sulla base di un ordine di Hitler che dispone una rappresaglia da 10 a
1, non può affermarsi che l'ordine di quel generale relativo alla
fucilazione di un determinato numero di persone avesse lo stesso contenuto
dell'ordine del Fuhrer.
Tuttavia, stante che I'ordine del Maeltzer prendeva le mosse da un
ordine di Hitler e di ciò era a conoscenza I'imputato, la tesi difensiva
merita di essere esaminata.
Per le considerazioni già svolte, il Collegio ritiene che il
problema prospettato dalla difesa vada posto relativamente alla fucilazione
di 320 persone non alla fucilazone delle altre persone, la cui causale
è scissa dall'ordine in esame.
In merito alla tesi difensiva, il Collegio osserva come non sia esatto
qualificare norma giuridica un ordine proveniente da un determinato organo
solo perché questo abbia anche competenza legislativa. Non è
la competenza di un organo difatti, che determina la natura di un imperativo,
ma il contenuto questo. Pertanto quando l'imperativo si rivolge ad un caso
particolare,come nel fatto in esame, qualunque sia la competenza dell'organo
che l'ha posto, va escluso possa trattarsi di precetto legislativo, la
cui caratteristica principale è l'astrattezza.
Infondata è pure l'altra tesi relativa alla insindacabilità dell'ordine del Fuhrer. Invero, pur non potendosi disconoscere la grande forza morale che l'ordine del Fuhrer aveva nell'organizzazione militare ed in modo speciale in quelle organizzazioni, come per esempio quella delle SS, che erano maggiormente legate a quell'organo, va esclusa sotto il profilo una insindacabilità di quell'ordi- ne. Anche la legislazione penale militare tedesca; difatti, alla stessa stregua dei moderni ordinamenti giuridici, pone il principio per il quale l'inferiore che abbia commesso un fatto delittuoso per ordine del superiore risponde di quel fatto, tranne che abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo. Principio questo sostanzialmente uguale a quello dell'art. 40 c.p.m. pace, in base al quale va esaminato l'aspetto della colpevolezza.
Quest'esame va fatto riportandosi ai princìpi che disciplinavano l'organizza- zione delle SS, della quale il Kappler faceva parte. A quest'uopo bisogna tenere presente che in quell'organizzazione vigeva una disciplina rigidissima e veniva osservata una prassi che aggravava maggiormente i princìpi di quella disciplina. Dal dibattimento è risultato che le denunzie ai Tribunali Militari delle SS, per reati commessi dagli appartenenti a quest'organizzazione, non venivano tra- smesse direttamente, ma tramite il capo di quell'organizzazione Himmler, il quale spesso in calce alle denunzie, spesso in quelle più gravi, esprimeva delle direttive, cui i giudici rigorosamente si attenevano.
Questi elementi, i quali dimostrano il livello di degradazione
cui avesse portato un sistema politico di accentuato statalismo, devono
essere tenuti presenti in un'indagine sul dolo qualunque sia stata l'attività
delle SS in tempo di pace ed in tempo di guerra, dato che la relativa organizzazione
faceva parte dell'ordinamento amministrativo tedesco.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che l'ordine di uccidere dieci
italiani per ogni tedesco morto nell'attentato di Via Rasella, concretatosi,
attraverso il generale Maeltzer, nell'ordine di uccidere 320 persone in
relazione a 32 morti, pur essendo illegittimo in quanto quelle fucilazioni
costituivano per le conside- razioni esposte, degli omicidi, non può
affermarsi con sicura coscienza che tale sia apparso al Kappler.
II modo dell'esecuzione, crudele verso le vittime, se queste stando
ad attendere sul piazzale all'imboccatura della cava sentivano, frammiste
con le detonazioni, le angosciose grida delle vittime che le avevano precedute
e di esse quindi, nell'interno della cava, scorgevano aI chiarore delle
fiaccole i cadaveri sparsi o ammucchiati costituisce un elemento obiettivo
di prova circa la coscienza dell'illegittimità dell'ordine. Ma non
è da escludere che queste modalità siano collegate, più
che ad una volontà cosciente circa I'illegittimità dell'ordine,
ad uno stato d'animo di solidarietà verso i tedeschi morti anch'essi
a causa della polizia, sfociato, per odio contro gli italiani concittadini
degli attentatori in una crudeltà nell'esecuzione.
Questa deduzione, l'abito mentale portato all'obbedienza pronta che l'imputato si era formato prestando servizio in un'organizzazione dalla disciplina rigidissima, il fatto che ordini aventi lo stesso contenuto in precedenza erano stati eseguiti nelle varie zone d'operazioni, la circostanza che un ordine del Capo dello Stato e Comandante Supremo delle forze armate, per la grande forza morale ad esso attinente, non puó non diminuire, specie in un militare, quella libertà di giudizio necessaria per un esatto sindacato, sono elementi i quali fanno ritenere aI Collegio non possa affermarsi con sicurezza che il Kappler abbia avuto coscienza e volontà di obbedire ad un ordine illegittimo.
Diversa, invece, è la posizione dell'imputato per la fucilazione
di 10 ebrei da lui disposta, come si è visto, per avere appreso
che era morto un altro soldato tedesco e senza che in merito avesse avuto
alcun ordine. Per questa azione la sua responsabilità è piena
sia dal lato oggettivo sia da quello soggettivo.
Sotto il profilo oggettivo va escluso che si tratti di rappresaglia,
in quanto, a prescindere da altre considerazioni, il soggetto che dispose
la fucilazione delle dieci persone non aveva competenza ad ordinare rappresaglie.
Queste, difatti, secondo I'ordinamento tedesco, alla stessa stregua di
altri ordinamenti, possono essere disposte da comandanti di grande unità.
In tanto si può parlare se per un'azione sussista o meno una
causa giustificatrice dell'antigiuridicità in quanto il soggetto
che commise tale azione sia lo stesso facultato dalla legge a comportarsi,
in particolari situazioni ed entro determinati limiti, nella maniera attinente
a tale causa. Per la stessa ragione va negato che la fucilazione delle
dieci persone costituisca una rappresaglia fuori dei casi consentiti, punita
a norma dell'articolo 776 c.p.m. guerra. Perché questa norma entri
in funzione, difatti, fra l'altro, è necessario, che il comandante,
il quale abbia ordinato la rappresaglia fuori dei casi consentiti, sia
competente a disporre un atto del genere.
Va pure escluso che I'esecuzione in questione rientri nella repressione
collettiva, in quanto, come si è detto parlando dell'esecuzione
in generale a proposito di quest'ultimo, non si è verificata alcuna
delle condizioni del procedimento della repressione collettiva.
Come si è detto nell'inquadrare giuridicamente la fucilazione
in genere delle Cave Ardeatine, questa esecuzione rientra nell'ipotesi
delittuosa prevista dall'articolo 185 c.p.m. guerra la cui concreta applicazione
è stata oggetto di esame da parte del Collegio. Trattasi, difatti,
anche in questa ipotesi di omicidi commessi in relazione all'attentato
di Via Rasella, cioè per una causa non estranea alla guerra, senza
necessità, come si è dimostrato nel discutere della fucilazione
in genere, e senza giustificato motivo dal momento che va negata, come
si è detto, la sussistenza delle cause giustificatrici inerenti
alla rappresaglia ed alla repressio- ne collettiva.
L'imputato ordinò la fucilazione dei dieci ebrei in questione,
come si è detto nella esposizione del fatto, sapendo di fare cosa
che non rientrava nell'ordine ricevuto. Egli agì in maniera arbitraria
sperando che le più alte gerarchie, attraverso quest'azione, avrebbero
visto in lui I'uomo di pronta iniziativa, capace di colpire e di reprimere
col massimo rigore. Non era questa la prima volta che Kappler agiva arbitrariamente
ed illegalmente nell'intento di porre in rilievo la sua personalità
come quella di chi è superiore ad ogni pregiudizio di carattere
giuridico o morale, adotta pronte, energiche e spregiudicate misure.
Anche per l'oro degli ebrei, come si è visto, egli agì
con la stessa spregiudicatezza ed illegalità.
La causale dell'uno e dell'altro delitto è nella sfrenata ed
aberrante ambizione dell'uomo.
Egli è nazista tipico: il suo interrogatorio ed il suo comportamento
mettono in rilievo un uomo permeato di quei princìpi nazisti, che
nella guerra, dovevano necessariamente sfociare nella non considerazione
della personalità dei nemici e nella spietata subordinazione di
tutti gli interessi a quelli della Germania delle forze armate tedesche.
Su questo piano non c'è norma giuridica che possa frenare: il diritto
esiste nei rapporti interni tedeschi; per le popolazioni nemiche c'è
la legge della forza. É questo piano sul quale si muovono i nazisti
in guerra. II Kappler poi, che è intransigente, ambizioso e permeato
fino all'esasperazione di nazismo, opera con grande libertà d'azione
perché vuole essere un operatore di primo piano, non un semplice
esecutore di ordini, e rompe gli inciampi che vecchi uomini della Wermacht,
educati in base a princìpi meno spregiudicati, potrebbero eventualmente
frapporre.
Nella ricostruzione di un fatto delittuoso la personalità dell'imputato
quale scaturisce dalle risultanze processuali costituisce I'elemento propulsore
nella ricerca della verità. Ed è sulla base di questa personalità
e di tutti quegli altri elementi obiettivi, scaturiti dal giudizio e messi
in rilievo, che il Collegio trae la sicura convinzione che il prevenuto
nella fucilazione delle dieci persone in questione agì avendo la
coscienza e volontà di operare in maniera arbitraria, non in base
ad un ordine ricevuto.
Le dieci fucilazioni, pertanto, concretano dieci omicidi volontari i quali, essendo stati commessi in conseguenza di uno stesso disegno criminoso, devono farsi rientrare nella figura giuridica dell'omicidio continuato.
(responsabilità di Priebke nel processo
Kappler) La fucilazione delle altre cinque persone fu dovuta come si
è detto nella esposizione dei fatti, ad un errore che, per l'occasione
in cui si manifestò, dimostra come in Kappler e nei suoi collaboratori
più vicini sia mancato il più elementare senso di umanità.
Queste cinque persone, prelevate in più del numero stabilito
fra i detenuti a disposizione dei tedeschi e portate alle Cave Ardeatine,
furono fucilate perché il cap. Schutz ed il cap.Priebke, preposti
alla direzione dell'esecuzione ed al controllo delle vittime, nella frenetica
foga di effettuare l'esecuzione con la massima rapidità, non s'accorsero
che esse erano estranee alle liste fatte in precedenza.
Chiunque sia stato l'ufficiale od il sottufficiale che effettuò
erroneamente il prelevamento delle persone in questione, è certo
che la loro uccisione si riporta alle insufficienti ed inopportune direttive
date dal Kappler per l'esecuzione ed alla straordinaria negligenza di quei
due capitani, contro i quali in questa sede non si procede per essere stato
il relativo procedimento stralciato in istruttoria.
II Kappler si preoccupò di raccomandare ai suoi inferiori di
agire con la massima celerità nell'esecuzione, ma non si curò
di controllare I'operato di quelli e di accertarsi che non si verificassero
delle omissioni fatali, la cui possibilità non era difficile stante
il ritmo acceleratissimo con cui i detenuti erano prelevati e fucilati.
Vi è stata da parte di questo imputato un'omissione relativamente
alle opportune misure per un'esecuzione in grande massa da eseguirsi in
poche ore ed è a tale omissione che si riporta l'errore che condusse
alla morte queste cinque persone. Essendo avvenuto che oltre le persone
contro le quali era diretta l'offesa, siano state fucilate cinque persone
per un errore nel controllo delle vittime, il Collegio ritiene che il fatto
rientri nell'ipotesi delittuosa dell'art. 82, II comma c.p. Invero, l'errore
del controllo delle vittime può ben farsi rientrare in quella causa
generica, che costituisce una delle condizioni di applicabilità
della norma in esame quando siasi cagionata offesa, oltre che alla persona
alla quale essa era diretta, anche a persona diversa.
Oltre che ai dieci omicidi dei quali si è ampiamente discusso,
il Kappler risponde, stante I'accennato rapporto di causalità, anche
di questi cinque omicidi a norma dell'art. 82, II comma c.p.