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Legge 24 dicembre 2003, n. 350
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre 2003 - Supplemento ordinario n. 196
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per l’anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 54.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2004, resta fissato, in termini di competenza, in 267.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2004.
2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo
netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in
53.600 milioni di euro ed in 43.000 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni
di euro per gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 327.000
milioni di euro ed in 315.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico
degli anni 2005 e 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000 milioni
di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in 310.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2
si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima
della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a
carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori
entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo
che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed
imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili
esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di
emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale
finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria.
Art. 2.
(Disposizioni in materia di entrate)
1. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i quattro periodi successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i cinque periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».
2. All’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall’articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «anni dal 1998 al 2003» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2004»;
b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2005».
3. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall’articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.
4. Per l’anno 2004 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del
beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al
decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
5. Per l’anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui
all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 29, comma 2, la lettera c) è
sostituita dalla seguente:
«c) le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135
del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due
anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali»;
b) dopo l’articolo 78 è inserito il seguente:
«Art. 78-bis. - (Altre attività agricole) – 1. Per le attività
dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui
all’articolo 29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte
eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell’ammontare
corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la
produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.
2. Per le attività dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di
prodotti diversi da quelli indicati nell’articolo 29, comma 2, lettera c),
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall’allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all’ammontare
dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli
effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il
coefficiente di redditività del 15 per cento.
3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi
di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, il reddito è
determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni
registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25
per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si
applicano ai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a), b) e
d), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.
5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle
disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca
per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le
modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della
disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di
imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 442, e successive modificazioni»;
c) all’articolo 85, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le
operazioni di cui all’articolo 81, comma 1, lettera i), poste in essere
dai soggetti che svolgono le attività di cui all’articolo 29, eccedenti i
limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si
applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo
78-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono sull’esercizio
della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80».
7. Dopo l’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 34-bis. - (Attività agricole connesse) – 1. Per le attività
dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo
comma dell’articolo 2135 del codice civile, l’imposta sul valore aggiunto è
determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura
pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria
dell’imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione dell’imposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni».
8. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma:
1) dopo la parola: «manipolazione,» sono inserite le seguenti:
«conservazione, valorizzazione,»;
2) le parole: «, nei limiti stabiliti alla
lettera c) dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597,» sono soppresse;
3) dopo la parola: «conferiti» è inserita la
seguente: «prevalentemente»;
4) le parole: «nei limiti della potenzialità dei
loro terreni» sono soppresse;
b) il secondo comma è abrogato.
9. All’onere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di euro per
l’anno 2005 e 9,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
10. All’articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole: «almeno del 9 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «almeno dell’8 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «i ricavi
o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonché il relativo reddito del
2003 almeno del 3,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «i ricavi o
compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento, nonché il
relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento»;
3) alla lettera b), le parole: «un
incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle
scritture contabili» sono sostituite dalle seguenti: «un incremento non
superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture
contabili, con una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla
differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o compensi
annotati nelle scritture contabili»;
b) al comma 6, le parole: «dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 5»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, all’ammontare
dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica,
tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra
l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa
alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato»;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Per i periodi d’imposta soggetti a concordato preventivo,
relativamente al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri
spettanti all’amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui:
a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e
secondo comma, lettere a), d) e d-bis), dell’articolo 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni;
b) all’articolo 54, secondo comma, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni;
c) all’articolo 55, secondo comma, numero 3),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni»;
e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Per i medesimi periodi d’imposta di cui al comma 8,
relativamente al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli
atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o
pari al 50 per cento di quello dichiarato»;
f) al comma 9, le parole: «non soddisfa la condizione» sono
sostituite dalle seguenti: «non soddisfa le condizioni»; al medesimo comma, la
lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo
d’imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le
condizioni di cui al comma 4»;
g) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. La sospensione dell’esercizio dell’attività, ovvero della
licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, prevista
dall’articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, è
disposta dal direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, per un periodo da
quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non
hanno aderito al concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte
violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale
compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all’articolo
19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il
provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. La disposizione di
cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono
complessivamente inferiori a 50 euro. Il presente comma non si applica alle
violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente
decreto»;
h) al comma 12, lettera b), le parole: «importo
superiore a 5.154.569,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «importo
superiore a 5.164.569,00 euro»; nel medesimo comma, alla lettera c), le
parole: «hanno titolo a regimi forfettari» sono sostituite dalle seguenti: «si
sono avvalsi dei regimi forfettari»;
i) al comma 13, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
di approvazione del modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti
passivi di tale imposta, sono definite le modalità di separata indicazione
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti
dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA»;
l) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il periodo precedente si applica solo con riferimento agli
incrementi di cui al comma 4».
11. Per l’anno 2004 è istituita l’addizionale comunale sui diritti
d’imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L’addizionale è pari ad 1 euro per
passeggero imbarcato ed è versata all’entrata del bilancio dello Stato, per la
successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un
apposito fondo istituito presso il Ministero dell’interno e ripartito sulla
base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime
aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti
percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel
recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie
totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell’incolumità delle persone e delle strutture, l’80 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: «l’anno
2003», sono inserite le seguenti: «e per l’anno 2004»;
b) all’articolo 16, comma 6, dopo le parole:
«30 aprile 2004» sono inserite le seguenti: «, salvo che il contribuente non
presenti istanza di trattazione»;
c) all’articolo 19, comma 3, le parole: «31
dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;
d) all’articolo 21, comma 3, le parole: «31
dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;
e) all’articolo 21, comma 6, le parole: «31
dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.
14. All’articolo 6 del decreto del Ministro delle
finanze del 23 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111
del 15 maggio 1998, le parole: «10%» sono sostituite dalle seguenti: «30 per
cento». La presente disposizione si applica anche ai successivi decreti che
definiscono la percentuale da fissare per analoga esigenza.
15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di
bonifica dell’amianto, compete, per le spese sostenute nell’anno 2004, entro
l’importo massimo di 60.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le
disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni. Per i medesimi interventi è data facoltà
ai comuni di prevedere la riduzione, fino all’esenzione, della tassa per la
occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’esecuzione delle opere, e di
ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di costruzione.
16. All’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: «31 dicembre 2003» e: «30 giugno 2004» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «31 dicembre 2004» e: «30 giugno 2005» e le
parole da: «aliquota del 36 per cento» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «aliquota del 41 per cento del valore degli
interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del prezzo
dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di
assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 60.000 euro».
17. All’articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, le parole: «prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall’articolo 7,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31
dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita sino al 31
dicembre 2004».
18. Sono confermate per l’anno 2004 le disposizioni in
materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’IRPEF di
cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
19. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della
legge 1º agosto 2002, n. 166, è prorogato al 31 dicembre 2004. All’onere
derivante dall’attuazione del presente comma si provvede nel limite massimo di
spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004.
20. All’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: «31 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2004»;
b) al comma 1, lettera b), settimo
periodo, le parole: «Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile
2003» sono sostituite dalle seguenti: «; il Governo presenta al Parlamento
entro i successivi trenta giorni»;
c) al comma 1, lettera b), è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Se la scadenza del 30 settembre 2004 non è
rispettata, la Commissione è sciolta, tutti i suoi membri decadono e il
Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i
quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l’attuazione dell’articolo 119
della Costituzione con particolare riferimento ai principi costituzionali
dell’autonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, delle province,
delle città metropolitane e delle regioni e della loro compartecipazione al
gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio».
21. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo d’imposta successivo alla predetta data.
22. Nelle more del completamento dei lavori dell’Alta
Commissione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni
legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai
poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l’applicazione
della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali
disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1º
gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni
nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni,
sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo.
23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio
2007, le regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti
legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale
vigente in materia.
24. All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4
maggio 2001, n. 207, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2005».
25. Nell’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 342, le parole: «chiuso entro il 31 dicembre 1999» sono sostituite
dalle seguenti: «chiuso entro il 31 dicembre 2002». L’imposta sostitutiva
dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata
in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel
2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006.
26. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20
della legge 21 novembre 2000, n. 342, possono essere applicate anche con
riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso
alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dell’imposta
sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per
cento è ridotta al 9 per cento. L’imposta sostitutiva dovuta in base alle
disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali,
senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento
nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. L’applicazione
dell’imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta in cui è effettuato l’affrancamento dei valori.
All’articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria
o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo
presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria».
27. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 del
presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità
stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 22 ottobre 2001, n. 408.
28. All’articolo 11, comma 1-bis, secondo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «reddito
complessivo» sono inserite le seguenti: «, diminuito degli eventuali citati
redditi di terreni e da abitazione principale,».
29. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
gli interventi di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
possono essere oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche in deroga
alla normativa vigente. L’importo degli interventi non può essere superiore a
15.000 euro.
30. Nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata,
comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 33, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito
della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore.
31. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le
associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni
bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare
legalmente riconosciute senza fini di lucro.
32. All’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, al comma 5, lettera b), n. 2), sono aggiunte le seguenti
parole: «, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla
revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica
della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse».
33. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle
norme tributarie, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta
comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31
dicembre 2004, limitatamente alle annualità di imposta 1999 e successive.
34. All’articolo 47, comma 10, primo periodo, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «trenta unità» sono sostituite dalle
seguenti: «33 unità».
35. Per garantire con carattere di continuità le esigenze
di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e il completamento del
processo di razionalizzazione dei relativi servizi, nonché per la prosecuzione
dell’attività della struttura interdisciplinare prevista dall’articolo 73,
comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, comma 10,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è
determinata, a decorrere dall’anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui.
36. All’articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi
corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per
l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da
soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1,
e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i
compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di
pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che
per legge devono essere riversati allo Stato;».
37. All’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le
parole: «conseguente alla» sono sostituite dalle seguenti: «anche a seguito
della»; nello stesso comma, dopo le parole: «relativi ai rimborsi ed ai
recuperi» sono inserite le seguenti: «, anche mediante iscrizione a ruolo,».
38. Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura
italiana e di sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca e studio è
autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2004. Le disponibilità di cui
al presente comma sono destinate prioritariamente all’erogazione di
contributi, anche in forma di crediti di imposta, a favore degli istituti di
cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della
propria sede principale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma. Lo
schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l’espressione del parere delle
competenti Commissioni.
39. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
n. 20, dopo la parola: «imprese» sono inserite le seguenti: «produttrici o» e
dopo la parola: «distributrici», sono inserite le seguenti: «compresi i
grossisti».
40. Il numero 103) della parte III della Tabella A,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è
sostituito dal seguente:
«103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica
e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le
imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita ai
clienti grossisti di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad
essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per
essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano
per la produzione di energia elettrica».
41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi
di cui all’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’imposta
comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1º gennaio 2003 sulla base
della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di
regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui
il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento
dell’imposta relativo a dette annualità è effettuato a titolo di acconto,
salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di
pagamento dell’imposta per l’anno 2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro
quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta.
42. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e
indennizzi per l’utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio
indisponibile dello Stato, richiesti sulla base dell’articolo 12, comma 5, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, hanno carattere di definitività per il periodo
intercorrente tra il 1º gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dei seguenti atti legislativi di
settore: decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994,
n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994, n. 724.
43. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai
sensi della normativa vigente, resta sestuplicata dal 1º gennaio 1990 alla
data di entrata in vigore della presente legge, la misura dei canoni di cui
all’articolo 14, primo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692.
44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalità ivi
rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro
il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 marzo 2004 e secondo
le seguenti ulteriori disposizioni:
a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione
di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della
predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione
dell’eccedenza, il versamento da effettuare entro il 16 marzo 2004 è pari:
1) all’intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo
rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone
fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati
sono inferiori a tali somme;
2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro;
b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi del comma 4 del predetto articolo 8 non è consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d’imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonché al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;
c) non possono avvalersi delle disposizioni
degli articoli 7 e 8 della citata legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno
effettuato la definizione automatica per gli anni pregressi di cui
all’articolo 9 della medesima legge;
d) i contribuenti che intendono avvalersi delle
disposizioni di cui all’articolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a
pena di nullità, una dichiarazione concernente tutti i periodi d’imposta per i
quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2003;
e) le definizioni ed integrazioni non possono
essere effettuate dai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito
positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività
produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata
perfezionata la definizione ai sensi dei commi 48 e 49. In caso di avvisi di
accertamento parziale di cui all’articolo 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o integrazione,
ovvero di avvisi di accertamento di cui all’articolo 54, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, la definizione o integrazione è ammessa a condizione che il
contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la
definizione o l’integrazione, le somme derivanti dall’accertamento parziale,
con esclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a rimborso di
quanto già pagato;
f) per i contribuenti che non si avvalgono delle
disposizioni del presente comma, si applica l’articolo 10 della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
g) i contribuenti che hanno presentato
successivamente al 31 ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi
dell’articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle
disposizioni di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni
originarie presentate. L’esercizio della facoltà di cui al periodo precedente
costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative
presentate.
45. Le disposizioni dell’articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente legge, ed il relativo versamento è effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma, in applicazione del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate con le modalità stabilite con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, come modificato dall’articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
46. Le disposizioni dell’articolo 11 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di
rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore
della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti pubblici
formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private
registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle dichiarazioni
presentate entro tale ultima data, nonché all’adempimento delle formalità
omesse per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono
decorsi i relativi termini. La presentazione delle istanze, il versamento
delle somme dovute, l’adempimento delle formalità omesse, di cui allo stesso
articolo 11, sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, in
particolare, l’articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 289
del 2002.
47. I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 14 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli
articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002, anche relativamente al
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni
sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono alla
regolarizzazione delle scritture contabili di cui al predetto articolo 14,
anche con riferimento alle attività detenute all’estero alla data del 31
dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni:
a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nell’inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni;
b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato
articolo 14, le attività ed i maggiori valori iscritti si considerano
riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a
quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai fini di quanto previsto
dal comma 6 dello stesso articolo 14;
c) il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta
è effettuato entro il 16 marzo 2004.
48. Relativamente al periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2002, le disposizioni dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di
contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla
data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i
termini per la proposizione del ricorso, agli inviti al contraddittorio di cui
agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i
quali, alla predetta data, non è ancora intervenuta la definizione, nonché ai
processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data,
non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al
contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute è effettuato entro il 16
marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di
obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dell’articolo 15 della predetta
legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell’eccedenza, si
applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e
2). Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 marzo
2004 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli
avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione
delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonché quelli per il perfezionamento
della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997,
relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.
49. Le disposizioni dell’articolo 16 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come
definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla
data di entrata in vigore della presente legge; si intende, comunque, pendente
la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta
sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sono versate entro il 16 marzo
2004. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di
sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate
trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L’importo della prima
rata è versato entro il predetto termine del 16 marzo 2004. Gli interessi
legali sono calcolati dal 17 marzo 2004 sull’importo delle rate successive.
50. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle
disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli per la mera trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono
rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero dell’economia e
delle finanze e del direttore dell’Agenzia delle entrate, ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212,
come modificato dall’articolo 34, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326.
51. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata
in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno già effettuato
versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai
sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
intendono avvalersi, ai sensi dell’articolo 34 del citato decreto-legge n. 269
del 2003, delle medesime definizioni relativamente ad altri periodi di
imposta, ovvero ad altro settore impositivo, nonché a diversi avvisi di
accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni,
inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, e processi verbali di constatazione, si applicano le
disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2).
52. Ai fini del concordato preventivo di cui all’articolo
33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i titolari di reddito d’impresa e gli
esercenti arti e professioni che hanno dichiarato, relativamente al periodo
d’imposta in corso al 1º gennaio 2001, ricavi o compensi inferiori a quelli
risultanti dall’applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non
sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma 5 dello
stesso articolo 33, a condizione che provvedano alla definizione del periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma 44; resta comunque
fermo l’obbligo di applicare le percentuali di incremento dei ricavi o dei
compensi, e dei redditi, previste dal citato articolo 33, sulla base dei
ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti dall’applicazione degli
studi di settore, ovvero dei parametri.
53. Il comma 22 dell’articolo 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, è sostituito dal seguente:
«22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30
giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di
euro, a decorrere dal 1º gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il
predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i
canoni per la concessione d’uso sono rideterminati, con effetto dal 1º gennaio
2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento
per cento».
54. All’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 2-ter
sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui
all’articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante
trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli
iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali
rappresentanti della società.
2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest’ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l’intervento di un notaio».
55. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: lire 2.710 per ettolitro e per
grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e
per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti intermedi: lire
87.000 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici
intermedi: euro 56,15 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: lire 1.146.600
per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro
730,87 per ettolitro anidro».
56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dall’aumento dell’aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito dell’imposta sul valore aggiunto, sono utilizzate a parziale copertura degli oneri recati dal terzo periodo del comma 53 dell’articolo 3, nonché per l’applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il periodo di imposta successivo, e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni interessati, delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti la deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.
57. A decorrere dal 1º gennaio 2003, all’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «reddito complessivo», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,»;
b) al comma 1, le parole: «reddito concorrono» sono sostituite dalle seguenti: «reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono».
58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l’Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.
59. Al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, all’articolo 8, comma 1, le parole
da: «previsti» fino a: «cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle
seguenti: «che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le
altre attività di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell’anno solare precedente hanno
realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro».
60. All’articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «dei soggetti convenzionati ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322» sono inserite le seguenti: «nonché dei soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e), del medesimo decreto,»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i predetti soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci per cento della sanzione minima prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
61. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, all’articolo 3, dopo il comma 3-bis è inserito il
seguente:
«3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione
telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello
Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante
il servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo
agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. Le modalità di corresponsione
dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze. La misura del compenso è adeguata ogni anno, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze con l’applicazione di una percentuale pari alla
variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati rilevata dall’ISTAT nell’anno precedente».
62. A decorrere dall’anno 2004, con i decreti di cui al comma 8
dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate
ulteriori maggiori entrate annue pari a 650 milioni di euro.
63. A decorrere dal 1º gennaio 2004, ai soli fini delle
imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal
comma 5 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del 10 per cento.
64. All’articolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100
milioni di euro».
65. Al comma 38 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, le parole: «degli utili distribuiti» sono sostituite dalle
seguenti: «dei proventi cui al comma 37», dopo le parole: «la provincia di
Lecco,» sono inserite le seguenti: «la provincia di Varese» e sono soppresse
le seguenti: «, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Lecco».
66. Il termine di cui all’articolo 138, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 52, comma 24,
lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è differito,
limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005.
67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di
piaghe da decubito e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli
idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume di poliuretano, film
semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di argento, medicazioni non
aderenti con antisettico, si applica l’aliquota IVA nella misura del 4 per
cento. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai
sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
68. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 14-bis è inserito il seguente:
«14-bis.1. L’efficacia delle disposizioni del comma 14-bis
è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea».
69. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della
legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato
dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è
ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.
70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l’equilibrata distribuzione delle opportunità formative e tenendo conto delle necessità relative ai corsi di laurea di nuova istituzione e all’articolazione su più sedi dell’attività didattica.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)
e l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente
generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a
consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun
anno. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e delle attività produttive,
procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun
ente.
3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi
di programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e
private, ivi comprese le piccole e medie imprese, per sviluppare ricerche nei
settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie
del Paese, prevedendo anche l’interscambio di conoscenze per favorire la
realizzazione di tali programmi e attività.
4. Le strutture universitarie specialistiche operanti nei
settori strategici per la diffusione del diritto europeo possono promuovere
accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati, ivi comprese le
piccole e medie imprese, al fine di sviluppare programmi didattici e di
ricerca per la formazione di nuove figure professionali e manageriali nei
settori di interesse strategico per l’attuazione delle politiche comunitarie e
per l’internazionalizzazione delle imprese.
5. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno
finanziario annuale dell’ASI, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale
dovuta all’Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi
internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la
medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la
partecipazione al programma «Sistema satellitare di navigazione globale
GNSS-Galileo», ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell’articolo
15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
6. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario
per il 2004 del CNR, si tiene conto degli istituti confluiti e di quelli
fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 5, del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
7. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2
è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto
dovuto a titolo di competenze arretrate.
8. Per l’anno 2004 è istituito un Fondo di riserva di 1.200
milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga
delle missioni internazionali di pace.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad
inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del
Fondo di cui al comma 8 e di esse viene data formale comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari.
10. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 23,
comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla
estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, società, persone
fisiche, istituzioni ed organismi vari, sono autorizzate le seguenti spese:
a) 100 milioni di euro per l’anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per i debiti contratti dall’ex Ministero delle finanze per le attività svolte fino al 31 dicembre 2000;
b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti contratti dal Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003.
11. Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in specifici fondi, rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’interno, per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti dei rispettivi Ministri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
12. Al fine di provvedere all’estinzione delle
anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste italiane Spa fino al
31 dicembre 2002, è autorizzata la spesa di 823 milioni di euro.
13. Ai fini e per gli effetti del primo comma dell’articolo
6 del Trattato Lateranense tra la Santa Sede e l’Italia, reso esecutivo dalla
legge 27 maggio 1929, n. 810, è autorizzata la spesa massima di 25 milioni di
euro per l’anno 2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, da
iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modalità, i criteri e
l’entità delle erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
14. Per le finalità di controllo, trasparenza e
contenimento della spesa pubblica, la Banca d’Italia trasmette al Ministero
dell’economia e delle finanze le informazioni in merito alle operazioni
finanziarie poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con
istituzioni creditizie e finanziarie, secondo modalità e tempi indicati con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la stessa Banca
d’Italia.
15. Per le medesime finalità di cui al comma 14, all’atto
del perfezionamento di operazioni finanziarie da parte di amministrazioni
pubbliche con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, l’istituto
finanziatore è tenuto a darne comunicazione al Ministero dell’economia e delle
finanze, indicando il beneficiario, l’importo dell’operazione finanziaria e il
relativo piano di rimborso, secondo modalità e tempi definiti con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione bancaria
italiana.
16. Ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, della
Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e
gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b),
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad
eccezione delle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi
pubblici, possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di
investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge,
disciplinare l’indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e
degli enti e organismi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo
2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento.
17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono
indebitamento, agli effetti dell’articolo 119, sesto comma, della
Costituzione, l’assunzione di mutui, l’emissione di prestiti obbligazionari,
le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a un’attività
patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale
inferiore all’85 per cento del prezzo di mercato dell’attività oggetto di
cartolarizzazione valutato da un’unità indipendente e specializzata.
Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione
accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le
cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni
pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo
119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di
superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente,
una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già
prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di
indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito l’ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.
18. Ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma, della
Costituzione, costituiscono investimenti:
a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la
ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e
impianti;
c) l’acquisto di impianti, macchinari,
attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad
utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo
pluriennale;
e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù
onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti
di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli
enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati
specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente
od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore
di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di
impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici
o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di
servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti
alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento
finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell’articolo 19
della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi
generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di
preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e
alla valorizzazione del territorio.
19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all’indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l’istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall’ente l’esplicazione specifica sull’investimento da finanziare e l’indicazione che il bilancio dell’azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l’operazione, relativo all’esercizio finanziario precedente l’operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.
20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18
sono disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito
l’ISTAT.
21. Ai fini della tutela dell’unità economica della
Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli
articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano, nonché agli enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti
nei loro territori.
22. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione
degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a
stipulare apposite convenzioni con società direttamente controllate dallo
Stato o con enti pubblici, con le quali affidare l’istruttoria delle domande
presentate ai sensi della citata legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei
costi documentati e di una commissione per la gestione.
23. All’onere derivante dall’applicazione del comma 22,
pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle risorse accantonate nel fondo di cui
all’articolo 49, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
24. Le disposizioni dell’articolo 2 della legge 15 ottobre
1991, n. 344, relative all’aumento degli importi delle provvidenze economiche
previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore dei profughi
italiani, già prorogate al 31 dicembre 1997 dalla legge 13 luglio 1995,
n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano ad
applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2001. A tale fine, è autorizzata la
spesa massima di 1.464.000 euro per il 2004 e di 869.000 euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006.
25. Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione degli
importi dell’IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti
locali interessati ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre
1999, n. 472, e dell’articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, è effettuata al lordo delle quote dell’IVA spettanti alle regioni a
statuto ordinario in base alla normativa vigente. È autorizzata la spesa di
282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i
predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003
in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di
compartecipazione.
26. Per le regioni a statuto speciale, per le province
autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori
restano ferme le vigenti modalità di determinazione dei rimborsi di cui al
comma 25.
27. Per l’anno 2004 il contributo spettante alle unioni di
comuni è incrementato di 20 milioni di euro. L’incremento è riservato alle
unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l’esercizio associato di
servizi.
28. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate
derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali,
inclusi i beni immobili, per spese, aventi carattere non permanente, connesse
alle finalità di cui all’articolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
29. I compensi che gli enti locali, ai sensi dell’articolo
18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non
superiore al 2 per cento dell’importo a base di gara di un’opera o di un
lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle
erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti
stessi.
30. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6,
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell’economia e
delle finanze, limitatamente all’anno 2004, è autorizzato a concedere alle
regioni a statuto ordinario anticipazioni, da accreditare sulle contabilità
speciali di cui all’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95
per cento delle somme previste per ciascuna regione a statuto ordinario a
titolo di IRAP e di addizionale regionale all’IRPEF, quali risultano dalla
deliberazione del CIPE per l’anno 2004, nonché a titolo di compartecipazione
all’IVA, quali risultano dalla proposta formulata, per lo stesso anno 2004,
dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 2, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 56 del 2000.
31. Limitatamente all’anno 2004, il Ministero dell’economia
e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna
anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme previste per
ciascuna regione a titolo di IRAP, addizionale regionale all’IRPEF e Fondo
sanitario nazionale di parte corrente, quali risultano dalla deliberazione del
CIPE per il medesimo anno.
32. Ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo
previsto a carico dello Stato dall’Accordo tra Governo, regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano dell’8 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, restano fermi gli
adempimenti a carico delle regioni, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, all’articolo 52, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e agli
articoli 48 e 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Nei confronti delle
regioni per le quali sia verificato il mancato rispetto dei predetti
adempimenti resta fermo l’obbligo del ripristino del livello del finanziamento
corrispondente a quello previsto dall’Accordo tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, come integrato
dall’articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
33. Nelle more della deliberazione del CIPE e della
proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché
della stipula di specifico Accordo tra Governo, regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, concernente la definizione del procedimento di verifica
degli adempimenti regionali, di cui al comma 32, le anticipazioni sono
commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto
dall’Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
del 3 agosto 2000, di cui al comma 32.
34. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a
qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.
35. I trasferimenti erariali per l’anno 2004 in favore di
ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall’articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. Per l’anno 2004, l’incremento annuale delle risorse, pari a 180
milioni di euro, derivante dall’applicazione del tasso programmato di
inflazione alla base di calcolo definita dall’articolo 49, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito in misura del 50 per cento del
totale in favore dei comuni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e per il restante 50 per cento in favore
della generalità dei comuni.
36. Per l’anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a
3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato,
fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime finalità
dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli
investimenti.
37. Le disposizioni di cui al comma 14 dell’articolo 31
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche nei rapporti di
debito e credito tra province ovvero tra queste e lo Stato conseguenti ad
errate attribuzioni di somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore effettuate, negli anni 1999 e 2000, dai concessionari della
riscossione.
38. Al comma 14 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, le parole: «31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2003».
39. Nello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri è istituito, nell’ambito della unità previsionale di base 6.1.1.2 –
Uffici all’estero, un fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per
consumi intermedi, relativi agli uffici all’estero, la cui dotazione iniziale
è commisurata al 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi
iscritti nella medesima unità previsionale di base, che vengono
corrispondentemente ridotti. La ripartizione del fondo è disposta con decreti
del Ministro degli affari esteri comunicati, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del
bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti.
40. All’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo
il quinto comma sono inseriti i seguenti:
«A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all’estero ed in attesa dell’accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all’articolo 2, la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri può autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze e all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all’entrata del controvalore in euro dell’importo prelevato seguendo le procedure previste dall’articolo 6 della presente legge e dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell’avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze e all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri».
41. All’articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «da emanare entro il 28 febbraio 2003,» sono soppresse.
42. All’articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, dopo le parole: «Il 10 per cento delle maggiori entrate» sono
inserite le seguenti: «di ciascun anno».
43. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni per
razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le
procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione
internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative
relative alle organizzazioni non governative.
44. Per gli oneri derivanti dall’assunzione, per il periodo
febbraio 2004-febbraio 2005, della Presidenza italiana per l’organizzazione
dell’attività della «International Task Force per l’educazione, il
ricordo e la ricerca relativi alla Shoah» è autorizzata, per l’anno
2004, la spesa di 500.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
45. L’articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è
sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Copertura finanziaria) – 1. Gli oneri derivanti
dall’attuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di 3.500.000 euro
annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di apposita unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero della salute».
46. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a
carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione
integrativa per il miglioramento della produttività, comportanti incrementi
nel limite massimo dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in
1.030 milioni di euro per l’anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere
dal 2005.
47. Le risorse per i miglioramenti economici e per
l’incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime
di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l’anno 2004 e
in 810 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 con specifica destinazione,
rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. In aggiunta a
quanto previsto dal primo periodo è stanziata, a decorrere dall’anno 2004, la
somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio
del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione
alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria,
della difesa nazionale nonché con quelle derivanti dagli accresciuti impegni
in campo internazionale.
48. Le somme di cui ai commi 46 e 47, comprensive degli
oneri contributivi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
49. Per il personale dipendente da amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli
derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui
all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del
medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo
previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative
risorse e alla determinazione della quota da destinare all’incentivazione
della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle
retribuzioni, ai criteri previsti dal comma 46 per il personale delle
amministrazioni dello Stato.
50. In relazione a quanto previsto dall’articolo 33 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio
contrattuale 2002-2003, ivi comprese le spese di cui all’ultimo periodo del
comma 40 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non sono
considerati, a decorrere dall’anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo
finanziario degli enti territoriali di cui all’articolo 29, commi 5 e 7, della
medesima legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché ai fini del calcolo dei limiti
di spesa per le regioni a statuto ordinario di cui alle disposizioni recate
dall’articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, come confermate dal comma
2 del richiamato articolo 29.
51. A decorrere dall’anno 2004, i contributi spettanti agli
enti locali in relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del
trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento,
di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, già
consolidati nel Fondo di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, nel loro tetto massimo, sono consolidati negli
importi attribuiti ai singoli enti per l’anno 2003. Per i comuni che non
certificheranno il mantenimento del requisito soggettivo dal 1º gennaio 2004 e
per gli anni successivi, sarà effettuata una riduzione sul trasferimento nella
misura del 10 per cento annuo.
52. In deroga a quanto stabilito dall’Accordo tra Governo,
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell’8 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in
relazione a quanto previsto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è
incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal predetto
Accordo, di 550 milioni di euro per l’anno 2004 e di 275 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2005 per far fronte ai maggiori oneri di personale del
biennio contrattuale 2002-2003.
53. Per l’anno 2004, alle amministrazioni di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le
assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui
consistenza organica non sia superiore all’unità, nonché quelle relative alle
categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per
l’anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle
Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000,
n. 331. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le
assunzioni di ricercatori delle università e degli enti ed istituzioni di
ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre
2003. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di
spesa per il personale di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. A tal fine è istituito presso il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca uno specifico fondo. Con
decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede al
trasferimento alle singole università ed enti delle occorrenti risorse
finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di
ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 198 del 27 agosto 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e locali e gli enti
del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni previste e
autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14
ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della
presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini
dell’assorbimento di personale delle amministrazioni pubbliche in base a
procedure di mobilità, nel limite complessivo di 200 unità.
54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per effettive,
motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle
procedure di mobilità, da effettuare secondo le vigenti disposizioni
legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
università, gli enti di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280
milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno
stanziamento pari a 70 milioni di euro per l’anno 2004 ed a 280 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2005.
55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate secondo
la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni
richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di apposito
modello recante criteri e parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero
dell’economia e delle finanze. Nell’ambito delle procedure di autorizzazione
delle assunzioni è prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli
addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni
internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla
prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, alla tutela
ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore della giustizia, alla
tutela del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela
dei beni culturali, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del
30 settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario,
ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo
tecnologo e dirigente tecnologo e degli idonei nelle procedure di valutazione
comparativa a professore universitario. Sono altresì prioritariamente valutate
le esigenze di reclutamento di personale da parte dell’amministrazione civile
del Ministero dell’interno in correlazione all’effettiva restituzione a
compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato e
dell’amministrazione penitenziaria in correlazione all’effettiva restituzione
a compiti direttamente operativi di personale del Corpo di polizia
penitenziaria.
56. Fermo restando quanto previsto ai commi 53, 54 e 55, è
comunque consentito il trasferimento dei docenti universitari dall’università
nella quale prestano servizio ad altra università statale.
57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal
servizio o dalla funzione e, comunque, dall’impiego o abbia chiesto di essere
collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale
conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento, anche se già collocato
in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il
diritto di ottenere, su propria richiesta, dall’amministrazione di
appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, oltre i
limiti di età previsti dalla legge, per un periodo pari a quello della durata
complessiva della sospensione ingiustamente subita, anche in deroga ad
eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il
medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in
assenza della sospensione, secondo modalità stabilite con regolamento da
adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
58. Le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si
applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e
procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative
federazioni nonché al comparto scuola. Per l’anno 2004, in attesa della
completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle
Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche, dei Conservatori di musica si applica, in materia di assunzioni,
la disciplina autorizzatoria di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le regioni e
le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l’Unioncamere si
applicano le disposizioni di cui al comma 60.
59. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione
civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la
Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad assumere personale,
mediante concorsi pubblici, nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al
predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti
professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del
personale in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo
determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. Il personale di
cui al precedente periodo è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle
predette procedure concorsuali. È garantito in ogni caso un adeguato accesso
dall’esterno. Ai fini di una graduale copertura dei posti, sono autorizzate,
per l’anno 2004, assunzioni per 50 unità di personale e, per l’anno 2005,
assunzioni per ulteriori 130 unità. All’onere derivante dall’attuazione del
presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per l’anno 2004 ed a 6,3 milioni
di euro, a decorrere dall’anno 2005, si provvede, quanto a 1,75 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2004 a carico del fondo di cui al comma 54 e,
quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, mediante utilizzo
delle disponibilità relative all’autorizzazione di spesa di cui alla legge 24
febbraio 1992, n. 225.
60. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali
al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e
autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati
per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di
stabilità interno per l’anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2004. Tali
assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono,
comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico
del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per
cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003,
tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione
demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della
essenzialità dei servizi da garantire e dell’incidenza delle spese del
personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario
nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti
predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere, in
ogni caso, stabilita una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un
rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall’articolo 119,
comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato del 30
per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate
sia superiore alla media nazionale per fasce demografiche. I singoli enti in
caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle
disposizioni del patto di stabilità interno per l’anno 2003. Fino
all’emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 53. In caso di mancata adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente comma entro il 30
giugno 2004 trovano applicazione in via provvisoria e fino all’emanazione
degli stessi le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
n. 239 del 14 ottobre 2003. Le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità
interno per l’anno 2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall’articolo 29, comma 15, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite, previa
autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni
e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai
trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di
personale. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
l’Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive d’intesa
con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuati
specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare
criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle
percentuali di cui al presente comma.
61. I termini di validità delle graduatorie per le
assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l’anno
2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno.
La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa
per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla
legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, è prorogata per
l’anno 2004. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi
contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi
da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di
pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le
amministrazioni interessate.
62. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della
giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad
avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con contratti
di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 34, comma 19,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministero dell’economia e delle
finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale
utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni. Il Ministero della salute, per l’anno
2004, può altresì continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di
euro, ad avvalersi del personale di cui all’articolo 91, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, mediante contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nonché a stipulare le convenzioni previste dal comma 2 dello
stesso articolo; ai conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36, comma 14, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
63. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a
tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all’articolo
34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere effettuate
unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dai commi
da 53 a 71 per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in
essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono
comunque prorogati al 31 dicembre 2004.
64. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e
dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all’articolo 34, comma
20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.
65. Per l’anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53
possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto
previsto dall’articolo 108 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
nei limiti di spesa previsti dall’articolo 34, comma 13, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. La spesa per il personale a
tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell’anno
2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare
quella sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2003. Le limitazioni di cui
al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle
autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l’anno
2003 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, cui si
applica quanto disposto dall’articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio
sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche
disposizioni di settore.
66. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle
straordinarie esigenze operative del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, provvede all’acquisizione di personale civile con
professionalità nei settori socio-educativo tecnico e contabile, ricorrendo,
prioritariamente, alle procedure di mobilità. In caso di esito negativo delle
predette procedure l’Amministrazione può avvalersi di personale assunto a
tempo determinato entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005.
67. La definitiva pianta organica dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni è confermata nel limite di 320 unità previsto per
la pianta organica provvisoria. La ripartizione dei posti suddetti tra
l’aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato, quella del personale
con contratto a tempo determinato e quella del personale proveniente da altre
pubbliche amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando
ovvero provvedimenti analoghi, questi ultimi nel limite massimo di 30 unità,
nonché la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite
con regolamento adottato dall’Autorità con le modalità di cui all’articolo 1,
comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad invarianza di spesa con
riferimento agli stanziamenti di bilancio previsti per il funzionamento
dell’Autorità. I posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica dal
regolamento di cui al precedente periodo possono essere coperti, anche
mediante le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, da
dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
risultino da almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro
provvedimento di distacco presso l’Autorità. La disciplina del personale con
contratto a tempo determinato è stabilita dall’Autorità con propria delibera,
in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368.
68. Per l’anno 2004, per gli enti di ricerca, l’Istituto
superiore di sanità (ISS), l’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS), l’ASI, l’ENEA, nonché per le università e le scuole
superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a
tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti
finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i
cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del
fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle
università.
69. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento
delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del
personale non inferiore all’1 per cento rispetto a quello in servizio al 31
dicembre 2004, secondo le procedure di cui all’articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni
pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al
principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati
dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal
Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, gli organi
competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale
trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei
fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i
piani previsti dall’articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448.
70. A completamento del programma di sostituzione dei
carabinieri ausiliari di cui all’articolo 21 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 34, comma 8, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’Arma dei carabinieri è autorizzata, nei
limiti di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2004, 190 milioni di euro per
l’anno 2005 e 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, ad arruolare
contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiori
a 2.490 unità nell’anno 2004, 3.420 nell’anno 2005 e 3.430 nell’anno 2006. In
deroga a quanto previsto dall’articolo 21, comma 3, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, se il numero delle domande di partecipazione ai concorsi per gli
arruolamenti di cui al presente comma è inferiore al parametro di riferimento
stabilito con decreto del Ministro della difesa in funzione del numero dei
potenziali concorrenti e, comunque, non superiore al quintuplo dei posti messi
a concorso, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate
eventualmente non coperti si provvede mediante i reclutamenti ordinari.
71. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto
amministrativo, il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali,
la Corte dei conti e l’Avvocatura dello Stato possono avvalersi su base
volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni
legislative e contrattuali in materia di mobilità e, comunque, nel limite
complessivo di 300 unità, del personale dipendente, alla data del 7 luglio
2002, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché di enti pubblici
interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni
interessate previa consultazione delle organizzazioni sindacali, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità di trasferimento
del predetto personale ed alla ripartizione delle unità tra le predette
amministrazioni. Con le medesime deroghe e modalità, le citate amministrazioni
possono avvalersi del personale in servizio presso l’Agenzia del demanio che
ha esercitato l’opzione ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il passaggio ad altra pubblica
amministrazione. Il medesimo personale in servizio presso l’Agenzia del
demanio può essere destinato anche ad altre amministrazioni con modalità,
criteri e limiti numerici definiti con decreto del Ministro per la funzione
pubblica.
72. L’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le
maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale
percettore dell’indennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al
comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le
disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. L’articolo 19, comma 4, della legge 28
luglio 1999, n. 266, si interpreta nel senso che l’emolumento ivi previsto
compete esclusivamente ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze
armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia
e non è computabile ai fini dell’attribuzione dei trattamenti di cui
all’articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, ed
agli articoli 43, commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter
della legge 1º aprile 1981, n. 121. Gli importi erogati o da erogare in
esecuzione di sentenze passate in giudicato in contrasto con il disposto di
cui al presente comma rimangono attribuiti a titolo personale e sono
riassorbiti con i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi
titolo.
73. L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
nonché le norme ivi richiamate si interpretano nel senso che il divieto di
procedere all’aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche,
degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure
dell’assegno di confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e
successive modificazioni.
74. L’articolo 8 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda
prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia
di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da
considerare, ai fini dell’applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come
domanda di trasferimento di sede.
75. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al
personale appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che
si reca in missione o viaggio di servizio presso le istituzioni dell’Unione
europea, ovvero che partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni,
commissioni o a gruppi di lavoro, comunque denominati, nell’ambito o per conto
del Consiglio o di altra istituzione dell’Unione europea, ad eccezione dei
dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle
spese di viaggio aereo nella classe economica.
76. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare,
limitatamente all’esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga
alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con
i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per
l’attuazione, nel limite complessivo di 20,937 milioni di euro, di misure di
politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella
disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti
provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già
stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3,