CONVENZIONE INTERNAZIONALE
SUI DIRITTI DELL' INFANZIA
approvata
dall'Assemblea Generale
delle
Nazioni Unite il 20 novembre 1989
Gli Stati parti della presente Convenzione.
Considerato che, in conformità ai principi
proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento
della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e
dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il
fondamento della libertà, della giustizia e della pace del
mondo.
Tenuto presente il fatto che i popoli delle
Nazioni Unite hanno riaffermato, nello Statuto delle Nazioni
Unite, la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella
dignità e nel valore delta persona umana e hanno deciso di
promuovere il progresso sociale ed un migliore tenore di vita in
un'ampia libertà.
Riconosciuto che le Nazioni Unite hanno
proclamato e convenuto nella Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani che ad
ogni individuo spettano tutte le libertà ed i diritti che vi
sono enunciati senza distinzione alcuna per ragioni di razza,
colore, sesso lingua, religione, opinione politica o di altra
natura, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra
condizione.
Ricordato che nella Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che
l'infanzia ha diritto a misure speciali di protezione ed
assistenza.
Convinti che la famiglia, quale nucleo
fondamentale della Società e quale ambiente naturale per la
crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare
dei fanciulli, debba ricevere l'assistenza e la protezione
necessarie per poter assumere pienamente le sue responsabilità
all'interno della comunità.
Riconosciuto che il fanciullo, per il pieno ed
armonioso sviluppo della sua personalità, deve crescere in un
ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità, amore e
comprensione.
Considerato che occorre preparare appieno il
fanciullo ad avere una vita individuale nella società, ed
allevarlo nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto
delle Nazioni Unite e in particolare nello spirito di pace, di
dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di
solidarietà.
Tenuto presente che la necessità di accordare
speciale protezione al fanciullo e stata stabilita nella
Dichiarazione di Ginevra sui diritti del fanciullo del 1924 e
nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dalle
Nazioni Unite nel 1959, ed è stata riconosciuta nella
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel Patto
internazionale sul diritti civili e politici (in particolare
negli articoli 23 e 24) nel Patto internazionale sui diritti
economici, sociali e culturali (in particolare nell'articolo 19)
e negli statuti e strumenti pertinenti delle agenzie
specializzate e delle organizzazioni internazionali operanti nel
campo della protezione dell'infanzia.
Tenuto presente che, come indicato nella
Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, «il fanciullo,
a causa delta sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno
di una particolare protezione e di cure speciali compresa
un'adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la
nascita».
Richiamare le disposizioni della Dichiarazione
sui principi sociali e giuridici relativi alla protezione al
benessere dell'infanzia con particolare riferimento
all'affidamento e all'adozione su piano nazionale ed
internazionale (risoluzione 41/85 dell'Assemblea generale, del 3
dicembre 1986), dell'Insieme di regole minime delle Nazioni Unite
per l'amministrazione della giustizia minorile («Regole di
Bejing» risoluzione 40/33 dell'Assemblea generate del 29
novembre 1985) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne
e dei fanciulli nelle situazioni di emergenza e di conflitto
armato (risoluzione 3318 (XXIX) dell'assemblea generale, del 14
dicembre 1974).
Riconosciuto che in tutti i paesi del mondo vi
sono fanciulli che vivono in condizioni di particolare
difficoltà e che è necessario accordare loro una particolare
attenzione.
Riconosciuta l'importanza della cooperazione
internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei
fanciulli in ogni paese, in particolare nei paesi in via di
sviluppo.
Hanno convenuto quanto segue:
PARTE PRIMA
Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione s'intende
per fanciullo ogni essere umano in età inferiore ai diciotto
anni, a meno che secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto
prima maggiorenne.
Articolo 2
- Gli Stati parti s'impegnano a rispettare i diritti che
sono enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli
ad ogni fanciullo nel proprio ambito giurisdizionale,
senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore,
di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o
di altro genere, del fanciullo o dei suoi genitori o
tutori, della loro origine nazionale, etnica o sociale,
della loro ricchezza, della loro invalidità, della loro
nascita o di qualunque altra condizione.
- Gli Stati parti devono adottare ogni misura appropriata
per assicurare che il fanciullo sia protetto contro ogni
forma di discriminazione o di sanzione motivata dallo
status, le attività, le opinioni espresse o il credo dei
suoi genitori, dei suoi tutori o di membri della sua
famiglia.
Articolo 3
- In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che
scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale
- private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative
o organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo
deve costituire oggetto di primaria considerazione.
- Gli Stati parti s'impegnano ad assicurare al fanciullo la
protezione e le cure necessarie al suo benessere, tenuto
conto dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei
tutori legali o di qualsiasi altra persona legalmente
responsabile di esso, e, a tal fine, prenderanno ogni
misura appropriata di carattere Legislativo e
amministrativo.
- Gli Stati parte si impegnano ad assicurare che le
istituzioni, i servizi e le strutture responsabili della
cura e della protezione dei fanciulli siano conformi ai
criteri normativi fissati dalle autorità competenti,
particolarmente nei campi della sicurezza e dell'igiene e
per quanto concerne la consistenza e la qualificazione
del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato
controllo.
Articolo 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare ogni
misura appropriata di natura legislativa, amministrativa e
d'altro genere per dare attuazione ai diritti riconosciuti in
questa Convenzione. Per quant'attiene i diritti economici,
sociali e culturali, gli Stati parti adottano tali misure in
tutta la gamma delle risorse di qui dispongono e, all'occorrenza,
nel quadro della cooperazione internazionale.
Articolo 5
Gli Stati parti rispettano la responsabilità,
i diritti ed i doveri dei genitori o, all'occorrenza, dei membri
della famiglia allargata o della comunità, secondo quanto
previsto dalle usanze locali, dei tutori o delle altre persone
legalmente responsabili del fanciullo, di impartire a
quest'ultimo, in modo consono alle sue capacita evolutive,
l'orientamento ed i consigli necessari all'esercizio dei diritti
che gli riconosce la presente Convenzione.
Articolo 6
- Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un
diritto innato alla vita.
- Gli Stati parti Si impegnano a garantire nella più ampia
misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del
fanciullo.
Articolo 7
- Il fanciullo dovrà essere registrato immediatamente dopo
La nascita ed a partire da essa avrà diritto ad un nome,
ad acquisire una nazionalità e, nella misura del
possibile, a conoscere i propri genitori ed essere da
essi accudito.
- Gli Stati parti assicureranno l'attuazione di questi
diritti in conformità alle loro legislazioni nazionali
ed agli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali
applicabili in materia, in particolari in quelle
situazioni in cui il fanciullo Si troverebbe altrimenti
privo di nazionalità.
Articolo 8
- Gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del
fanciullo di conservare la propria identità
nazionalità, nome e relazioni familiari, quali
riconosciuti per legge, senza interferenze illegali.
- Se il fanciullo viene illegalmente privato degli elementi
costitutivi della sua identità o di alcuni di essi. gli
Stati parti forniranno adeguata assistenza e tutela
affinché venga sollecitamente ristabilita.
Articolo 9
- Gli Stati parti devono assicurare che il fanciullo non
venga separato dai suoi genitori contro la loro volontà,
a meno che le autorità competenti non decidano, salva la
possibilità di presentare ricorsi contro tale decisione
all'autorità giudiziaria, in conformità alle leggi ed
alle procedure applicabili, che tale separazione risulti
necessaria nell'interesse superiore del fanciullo. Una
decisione in tal senso può risultare necessaria in casi
particolari, quali quelli in cui si verifichino episodi
di maltrattamento o di negligenza da parte di genitori
nei confronti del fanciullo o qualora, i genitori vivano
separati, sia necessario fissare il luogo e la residenza
del fanciullo.
- In qualsiasi procedimento relativo ai casi previsti nel
paragrafo 1, tutte le parti interessate devono avere la
possibilita di partecipare al dibattimento e di esporre
le loro ragioni.
- Gli Stati parti debbano rispettare il diritto del
fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di
essi di mantenere relazioni personali e contatti diretti
in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando
ciò sia contrario all'interesse superiore del fanciullo.
- Allorquando tale separazione consegua da misure adottate
da uno Stato parte, quali la detenzione, la reclusione,
l'esilio, la deportazione o la morte (inclusa la morte
per qualsiasi causa, sopravvenuta nel corso della
detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o
del fanciullo, tale Stato parte, su richiesta, fornirà
ai genitori, al fanciullo o, all'occorrenza, ad un altro
membro della famiglia, le informazioni essenziali
relative al luogo in cui si trovino il membro o i membri
della famiglia, a meno che la divulgazione di queste
informazioni non risulti pregiudizievole al benessere dei
fanciullo; Gli Stati parti devono accettarsi inoltre che
la presentazione di tale domanda non comporti di per sé
alcuna conseguenza negativa per la persona o le persone
interessate.
Articolo 10
- In conformità all'obbligo che incombe agli Stati parti
in virtù del paragrafo I dell'articolo 9, qualunque
richiesta presentata da un fanciullo o dai suoi genitori
di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini
della riunificazione della famiglia verra presa in esame
dagli Stati parti in modo favorevole, con spirito
umanitario e sollecitudine. Gli Stati parti si
accerteranno inoltre che la presentazione di tale domanda
non comporti conseguenze negative per i richiedenti ed i
membri della loro famiglia.
- Un fanciullo i cui genitori risiedano in stati diversi
deve avere il diritto di mantenere, salvo circostanze
eccezionali, relazioni personali e contatti diretti
regolari con entrambi i genitori. A tal fine, e in
conformità all'obbligo che incombe agli Stati parti in
virtù del paragrafo I dell'articolo 9, gli Stati parti
s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo o dei
suoi genitori di lasciare qualsiasi paese, compreso il
proprio, e di far ritorno nel proprio paese. II diritto
di lasciare qualsiasi paese può essere oggetto
esclusivamente alle restrizioni previste dalla legge, che
risultino necessarie per proteggere la sicurezza
nazionale, l'ordine pubblico, la salute o la moralità
pubblica, o i diritti e le libertà altrui, e che
risultino compatibili con gli altri diritti riconosciuti
nella presente Convenzione.
Articolo 11
- Gli Stati parti devono adottare le misure appropriate per
lottare contro i trasferimenti illeciti all'estero di
fanciulli ed il loro mancato rientro (nei paesi
d'origine).
- A tal fine, gli Stati parte promuoveranno la conclusione
di accordi bilaterali o multilaterali o l'adesione agli
accordi esistenti.
Articolo 12
- Gli Stati parti devono assicurare al
fanciullo capace di formarsi una propria opinione il
diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi
materia, dando alle opinioni del fanciullo il giusto peso
in relazione alla sua età ed al suo grado di maturità.
- A tal fine, verra in particolare offerta
al fanciullo La possibilità di essere ascoltato in
qualunque procedimento giudiziario o amministrativo che
lo riguardi, sia direttamente, sia tramite un
rappresentante o un'apposita istituzione, in conformità
con le regole di procedura della legislazione nazionale.
Articolo 13
- Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione.
Questo diritto comprende la libertà di ricercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere,
a prescinderne dalle frontiere, sia verbalmente che per
iscritto o a mezzo stampa o in forma artistica o mediante
qualsiasi altro mezzo scelto dal fanciullo.
- L'esercizio di questo diritto può essere sottoposto a
talune restrizioni, che però siano soltanto quelle
previste dalla legge e quelle necessarie:
a) al rispetto dei diritti e della reputazione
altrui;
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale
o dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubblica
Articolo 14
- Gli Stati parti devono rispettare il diritto del
fanciullo alla liberti di pensiero, di coscienza e di
religione.
- Gli Stati parti devono rispettare il diritto e il dovere
dei genitori o alla occorrenza, dei tutori di guidare il
fanciullo nell'esercizio del diritto sopramenzionato in
modo consono alle sue capacità evolutive.
- La libertà di manifestare la propria religione o le
proprie convinzioni può essere sottoposta solo a quelle
Limitazioni di legge necessarie a proteggere l'ordine
pubblico, la sicurezza, la salute e la moralità
pubblica, e la libertà ed i diritti fondamentali altrui.
Articolo 15
- Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla
libertà di Associazione e alla libertà riunione
pacifica.
- L'esercizio di questi diritti non può essere sottoposto
a restrizioni di sorta, salvo quelle previste dalla legge
e che risultino necessarie in una società democratica,
nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza
pubblica o dell'ordine pubblico, o per proteggere la
salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà
altrui.
Articolo 16
- Nessun fanciullo potrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua
famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, ne a
lesioni illecite del suo onore della sua reputazione.
- Ogni fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge
contro tali interferenze o atteggiamenti lesivi.
Articolo 17
- Gli Stati parti riconoscono l'importante funzione svolta
dai mass-media e devono assicurare che il fanciullo abbia
accesso a informazioni e a programmi provenienti da
diverse fonti nazionali ed internazionali, in particolare
a quelli che mirano a promuovere il suo benessere
sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica
e mentale. A tal fine, gli Stati parti devono:
- a) incoraggiare i mass-media a diffondere un'informazione
e programmi che presentino un'utilità sociale e
culturale per il fanciullo e che risultino conformi allo
spirito dell'articolo 29;
- b) incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo
di promuovere la produzione, lo scambio e la diffusione
di un'informazione e di programmi di questa natura
provenienti da diverse fonti culturali, nazionali ed
internazionali;
- c) incoraggiare la produzione e la diffusione di libri
per ragazzi;
- d) incoraggiare i mass-media a prestare particolare
attenzione ai bisogni linguistici dei bambini autoctoni o
appartenenti a minoranze;
- e) promuovere l'elaborazione di appropriati principi
direttivi destinati a tutelare il fanciullo contro
l'informazione ed i programmi che nuocciano al suo
benessere, tenuto conto delle disposizioni degli articoli
13 e 18.
Articolo 18
- Gli Stati parti Si devono adoperare al massimo per
garantire il riconoscimento del principi secondo cui
entrambi i genitori hanno comuni responsabilità in
ordine all'allevamento ed allo sviluppo del bambino. Le
responsabilità di allevare il fanciullo e di garantire
il suo sviluppo incombe in primo luogo ai genitori o,
all'occorrenza, ai tutori.. Nell'assolvimento del loro
compito essi debbono
- venire innanzitutto guidati dall'interesse superiore del
fanciullo.
- Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati
nella presente Convenzione, gli Stati parti devono
fornire un'assistenza adeguata ai genitori o ai tutori
legali nell'adempimento delle loro responsabilità in
materia di allevamento del fanciullo, e devono assicurare
lo sviluppo di istituzioni e servizi per l'assistenza
all'infanzia.
- Gli Stati parti devono adottare appropriate misure per
assicurare che fanciulli i cui genitori svolgano
un'attività lavorativa abbiamo il diritto di beneficiare
di servizi e di strutture destinati alla vigilanza
dell'infanzia, se in possesso degli appositi requisiti
per usufruirne.
Articolo 19
- Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di
natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa
per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di
violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono
o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la
violenza sessuale, mentre e sotto la tutela dei suoi
genitori, o di uno di essi, del tutore e dei tutori o di
chiunque altro se ne prenda cura.
- Tali misure protettive comprenderanno, all'occorrenza,
procedure efficaci per l'istituzione di programmi sociali
mirati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo ed a
coloro ai quali è affidato nonché per altre forme di
prevenzione e ai fini di identificazione, di rapporto, di
ricorso, d'inchiesta, di trattamenti e di procedimenti
nei casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra, e
potranno altresì comprendere procedure d'intervento
giudiziario.
Articolo 20
- Un fanciullo che venga privato, permanentemente o
temporaneamente del suo ambiente familiare o che nel suo
proprio interesse non possa essere lasciato in tale
ambiente, avrà diritto a speciale protezione e
assistenza da parte dello Stato.
- Gli Stati parti debbono garantire a tale fanciullo una
forma di cura ed assistenza alternative in conformità
alla loro legislazione nazionale.
- Tale assistenza alternativa può comprendere, tra
l'altro, l'affidamento, la «kafala» prevista dalla
Legge islamica, l'adozione o, in caso di necessita, la
sistemazione in idonee istituzioni per 'infanzia. Nella
scelta di queste soluzioni, si terrà debito conto della
necessità di garantire una certa continuità
nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine
etnica, religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 21
- Gli Stati parti che riconoscono do autorizzano il sistema
dell'adozione devono accertarsi che l'interesse superiore
del fanciullo costituisca la principale preoccupazione in
materia e devono:
- a) assicurare che l'adozione del bambino venga
autorizzata solo dalle autorità competenti che
verifichino, in conformità alla legge ed alle procedure
applicabili e sulla base di tutte le informazioni
pertinenti ed attendibili, che l'adozione possa aver
luogo tenuto conto della situazione del fanciullo
- rispetto ai genitori, ai parenti ed ai tutori e che,
all'occorrenza, le persone interessate abbiano dato il
loro assenso consapevole all'adozione, dopo essersi
avvalse delle consultazioni e consigli necessari in
materia;
- b) riconoscere che l'adozione in un altro paese può
essere considerato un mezzo alternativo di assistenza al
fanciullo, qualora questi non possa trovare accoglienza
in una famiglia affidataria o adottiva nel proprio paese
d'origine, o non possa trovare nel suddetto paese
un'altra soddisfacente sistemazione;
- c) assicurare, in caso di adozione in altro paese che il
fanciullo fruisca di misure di tutela e di condizioni
equivalenti a quelle esistenti nel caso di adozione a
Livello nazionale;
- d) prendere tutte le debite misure atte a garantire che,
nell'adozione in un altro paese, la sistemazione del
fanciullo non comporti un lucro finanziano illecito per
quanti vi siano implicati;
- e) perseguire gli obiettivi del presente articolo
attraverso la stipula di accordi bilaterali o
multilaterali e compiere ogni sforzo in questo contesto
per garantire che la sistemazione del fanciullo in un
altro paese venga seguita dalle autorità o dagli organi
competenti.
Articolo 22
- Gli Stati parti devono prendere appropriate misure per
garantire al fanciullo che cerchi di ottenere lo status
di rifugiato o che sia considerato rifugiato in virtù
delle leggi e procedure internazionali o interne, che sia
solo o accompagnato dai genitori o da qualsiasi altra
persona, la fruizione di un'adeguata protezione ed
assistenza umanitaria per consentirgli strumenti
internazionali relativi ai diritti umani e di carattere
umanitario, di cui i suddetti Stati siano parti.
- A tal fine, gli Stati parti devono fornire la
cooperazione, che riterranno necessaria, ad ogni sforzo
compiuto dalle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni
intergovernative e non governative competenti che
collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per
proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovino in
simili condizioni e per rintracciare i genitori o altri
membri della famiglia di qualsiasi bambino rifugiato al
fine di ottenere le informazioni necessarie alla
riunificazione della famiglia. Nei casi in cui non
vengano ritrovati né i genitori, né alcun altro membro
della famiglia, deve essere accordata al fanciullo, in
base ai principi enunciati nella presente Convenzione, la
stessa protezione di cui fruisca qualunque fanciullo
privato per qualsiasi ragione, temporaneamente o
permanentemente dell'ambiente familiare.
Articolo 23
- Gli Stati patti riconoscono che un fanciullo fisicamente
o mentalmente disabile deve godere di una vita
soddisfacente che garantisca la sua dignità, che
promuova la sua autonomia e faciliti la sua
partecipazione attiva alla vita della comunità.
- Gli Stati patti riconoscono al fanciullo disabile cure
speciali ed incoraggeranno e garantiranno la concessione,
nella misura delle risorse disponibili, ai fanciulli
disabili in possesso degli appositi requisiti ed a quanti
se ne prendano cura, dell'assistenza di cui sia stata
fatta richiesta e che risulti adeguata alle condizioni
del fanciullo ed alle specifiche condizioni dei genitori
o di altri che si prendano cura di lui.
- In relazione ai particolari bisogni di un fanciullo
disabile, l'assistenza fornita in conformità il
paragrafo 2 sarà gratuita, ogniqualvolta risulti
possibile, tenuto conto delle risorse finanziarie dei
genitori o di quanti abbiano cura del fanciulli, e sarà
intesa ad assicurare che il fanciullo disabile possa
efficacemente disporre ed usufruire di istruzione,
addestramento cure sanitarie servizi di riabilitazione,
preparazione ad un impiego ed occasioni di svago tendenti
a far raggiungere al fanciullo l'integrazione sociale e
lo sviluppo individuale più completo possibile, incluso
lo sviluppo culturale e spirituale.
- Gli Stati parti devono promuovere nello spirito della
cooperazione internazionale lo scambio di informazioni
adeguate nel campo delle cure sanitarie preventive, del
trattamento medico, psicologico e funzionale del
fanciullo disabile tra cui la diffusione di informazioni
concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di
formazione professionale, nonché l'accesso a questi
dati, allo scopo di consentire agli Stati parti di
migliorare le loro capacità e competenze e di ampliare
la loro esperienza in questi settori. A questo proposito,
particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze dei
paesi in via di sviluppo.
Articolo 24
- Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al
godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute
fisica e mentale e la fruizione di cure mediche
riabilitative. Gli Stati parti devono sforzarsi di
garantire che il fanciullo non sia privato del diritte di
beneficiare di tali servizi.
- Gli Stati parti si sforzano di perseguire la piena
situazione di questo diritto ed in particolare devono
prendere misure appropriate per:
- a) ridurre il tasso di mortalità neonatale ed infantile;
- b) garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e
cure mediche, con particolare riguardo allo sviluppo ed
ai servizi sanitari di base;
- c) combattere le malattie e la malnutrizione nel quadre
delle cure mediche di base mediante, tra l'altro
l'utilizzo di tecniche prontamente disponibili e la
fornitura di adeguati alimenti nutritivi e di acqua
potabile, tenute conto dei rischi di inquinamento
ambientale;
- d) garantire appropriate cure mediche alle madri in stato
di gravidanza;
- e) garantire che tutti i membri della societa, in
particolare i genitori ed i fanciulli, siano informati
sull'uso di conoscenze di base circa la salute e la
nutrizione infantile, i vantaggi dell'allattamento
materno, l'igiene personale ed ambientale, la prevenzione
degli incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta
loro di avvalersi di queste informazioni;
- f) sviluppare la medicina preventiva, l'educazione dei
genitori e l'informazione ed i servizi in materia di
pianificazione familiare
- Gli Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci
ed appropriate per abolire le pratiche tradizionali che
possano risultare pregiudizievoli alla salute dei
fanciulli.
- Gli Stati parti s'impegnano a promuovere e ad
incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di
garantire progressivamente la piena realizzazione del
diritto riconosciuto in questo articolo. A questo
proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo saranno
tenuti in particolare considerazione.
Articolo 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo
sottoposto dalle autorità competenti a cure, prevenzione o
trattamento fisico o mentale, il diritto ad un riesame periodico
di tale trattamento e di qualsiasi sistemazione.
Articolo 26
- Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto
di beneficiare della sicurezza sociale, nonché delle
assicurazioni sociali, e devono prendere misure
necessarie perché questo diritto venga pienamente
realizzato in conformità alla loro legislazione interna.
- Tali prestazioni dovrebbero essere garantite, quando il
caso lo richieda, tenuto conto delle risorse e delle
specifiche condizioni del fanciullo e delle persone
responsabili del sue mantenimento, nonché di ogni altra
considerazione pertinente in materia per quanto concerne
la richiesta di prestazioni fatte dal fanciulle o a suo
nome.
Articolo 27
- Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo
ad un livello di vita sufficiente alto a garantire il suo
sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
- I genitori e le altre persone aventi cura del fanciullo
hanno primariamente la responsabilità di assicurare, nei
limiti delle loro possibilità e delle loro
disponibilità finanziarie, le condizioni di vita
necessarie allo sviluppo del fanciullo.
- Gli Stati parti, sulla base delle condizioni nazionali e
dei loro mezzi, devono prendere le misure opportune per
assistere i genitori del fanciullo o chi ne sia
responsabile nell'attuazione di questo diritto e, in caso
di necessità, devono fornire un'assistenza materiale e
programmi di supporto in particolare per quel che
riguarda la nutrizione, il vestiario e l'alloggio.
- Gli Stati parti adotteranno appropriate misure al fine di
assicurarsi della possibilità di garantire il
sostentamento del fanciullo da parte dei genitori o di
altre persone aventi una responsabilità finanziaria a
tale riguardo, sia sul proprie territorio che all'estero.
In particolare, allorquando la persona avente una
responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo
viva in un paese diverso, gli Stati parti promuoveranno
il ricorso ad accordi internazionali nonché la stipula
di trattati in materia l'adozione di altri appropriati
strumenti.
Articolo 28
- Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad
avere un'educazione e, nell'ottica della progressiva
piena realizzazione di tale diritto e sulla base di
eguali opportunità, devono in particolare:
- a) rendere l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria
per tutti;
- b) promuovere lo sviluppo di varie forme di istruzione
secondaria sia generale che professionale, renderle
utilizzabili ed accessibili a tutti i fanciulli, e
adottare misure appropriate quali l'introduzione della
gratuità dell'insegnamento e l'offerta di un'assistenza
finanziaria nei casi di necessità;
- c) rendere l'istruzione superiore accessibile a tutti
sulla base delle capacità, con ogni mezzo appropriato;
- d) rendere l'informazione educativa e l'orientamento
professionale disponibile ed alla portata di tutti i
fanciulli;
- e) prendere provvedimenti atti ad incoraggiare la
regolare frequenza scolastica e la riduzione dei tassi di
abbandono.
- Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata
per assicurare che la disciplina scolastica venga
impartita rispettando la dignità umana del fanciullo ed
in conformità alla presente Convenzione.
- Gli Stati parti devono promuovere a favorire la
cooperazione internazionale in materia di educazione, in
particolare al fine di contribuire all'eliminazione
dell'ignoranza e dell'analfabetismo nel mondo intero e
facilitando l'accesso alle conoscenze scientifiche e
tecniche ed ai metodi di insegnamento. A queste proposito
i bisogni dei paesi in via di sviluppo devono essere
tenuti in particolare considerazione.
Articolo 29
- Gli Stati parti concordano sul fatto che l'educazione del
fanciullo deve tendere a:
- a) promuovere lo sviluppo della personalità del
fanciullo, dei suoi talenti, delle sue attitudini mentali
e fisiche, in tutto l'arco delle sue potenzialità;
- b) inculcare nel fanciullo il rispetto del diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dei principi
enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite;
- c) inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della
sua identità, della sua lingua e dei suoi valori
culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del
paese in cui vive, del paese di cui è originario e delle
civiltà diverse dalla propria;
- d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità
della vita in una società libera, in uno spirito di
comprensione, di pace di tolleranza, di uguaglianza tra i
sessi e di amicizia tra tutti i popoli gruppi etnici,
nazionali e religiosi, e persone di origine autoctona
- e) inculcare nel fanciullo il rispetto per l'ambiente
naturale.
- Nessuna disposizione del presente articolo o
dell'articolo 28 deve essere interpretata quale
interferenza nella libertà degli individui e degli enti
di creare e dirigere istituzioni educative, a condizione
che i principi enunciati nel paragrafo 1 del presente
articolo siano rispettati e che l'istruzione impartita in
tali istituti risulti conforme alle norme minime
prescritte dallo Stato.
Articolo 30
Negli Stati in cui esistano minoranze etniche,
religiose o linguistiche o persone di origine autoctona, il
fanciullo che appartenga ad una di queste minoranze o che sia
autoctono non deve essere privato del diritto di avere la propria
vita culturale, di professare o praticare religione o di
avvalersi della propria lingua in comune con gli altri membri del
suo gruppo.
Articolo 31
- Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al
riposo ed allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività
ricreative proprie della sua età, ed a partecipare
liberamente alla vita culturale ed artistica.
- Gli Stati parti devono rispettare e promuovere il diritto
del fanciullo a partecipare pienamente alla vita
culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione
di adeguate attivita di natura ricreativa, artistica e
culturale in condizioni di uguaglianza.
Articolo 32
- Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad
essere protetto contro lo sfruttamento economico e
qualsiasi tipo di lavoro rischioso o che interferisca con
la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute o
per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e
sociale.
- Gli Stati parti devono prendere misure di natura
legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per
garantire l'applicazione di questo articolo. A tal fine,
e tenuto conto delle disposizioni pertinenti di altri
strumenti internazionali, gli Stati parti devono in
particolare:
- a) fissare l'età minima per essere ammessi ad un
impiego;
- b) stabile un'appropriata disciplina in materia di orario
e di condizioni di lavoro;
- c) stabilire pene o altre sanzioni adeguate per garantire
l'effettiva applicazione di queste articolo.
Articolo 33
Gli Stati parti devono adottare ogni
appropriata misura di carattere legislativo, amministrativo,
sociale ed educativo, per proteggere i fanciulli contro l'uso
illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quali
risultano definite nelle convenzioni internazionali, e per
prevenire l'impiego di bambini nella produzione illegale e nel
traffico di tali sostanze.
Articolo 34
Gli Stati parti s'impegnano a proteggere il
fanciullo conto ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza
sessuale. A tale fine gli Stati parti devono prendere in
particolare ogni misura adeguata su piano nazionale, bilaterale,
multilaterale, per prevenire:
- a) l'induzione o la coercizione di un fanciullo per
coinvolgerlo in attivita sessuali illecite;
- b) lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in
altre pratiche sessuali illecite;
- c) lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e
materiali pornografici.
Articolo 35
Gli Stati parti devono prendere ogni misura
appropriata sul piano nazionale, bilaterale e multilaterale per
prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di fanciulli a
qualsiasi fine o sotto qualunque forma.
Articolo 36
Gli Stati parti devono proteggere il fanciullo
contro ogni forma di sfruttamento pregiudizievole a qualsiasi
aspetto del sue benessere.
Articolo 37
Gli Stati parti s'impegnano a garantire che:
- a) nessun fanciullo sia soggetto a tortura o a
trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti;
né la pena capitale, né l'ergastolo senza possibilità
di liberazione debbano venire irrogate per reati commessi
da persene in età inferiore ai 18 anni;
- b) nessun fanciullo debba essere privato della sua
libertà illegalmente e arbitrariamente. L'arresto, la
detenzione e l'imprigionamento di un fanciullo devono
venire utilizzati esclusivamente come misura estrema, e
per il periodo più breve possibile;
- c) qualsiasi fanciullo privato della libertà debba
essere trattato con umanità e rispetto per la dignità
umana, e secondo modalità che tengano conto delle
persone della sua età. In particolare qualsiasi
fanciullo privato della libertà deve essere detenuto
separato dagli adulti, a meno che la soluzione contraria
non sia considerata preferibile nell'interesse superiore
del fanciullo, e deve avere il diritto di mantenere i
contatti con la propria famiglia attraverso la
corrispondenza e visite, salve circostanze particolari;
- d) qualsiasi fanciullo privato della libertà debba avere
il diritto di potersi prontamente avvalere
dell'assistenza legale o di qualsiasi altra natura,
nonché del diritto di contestare la legittimità di tale
privazione di libertà davanti ad un tribunale e un'altra
autorità competente, indipendente e imparziale, e il
diritto ad una rapida decisione sul suo caso.
Articolo 38
- Gli Stati parti s'impegnano a rispettare ed a garantire
il rispetto delle norme di diritto internazionale
umanitario, applicabili nei casi di conflitto armato e la
cui tutela Si estenda ai fanciulli.
- Gli Stati parti devono adottare ogni possibile misura per
garantire che nessuna persona in età inferiore ai 15
anni prenda direttamente parte alle ostilità.
- Gli Stati parti devono astenersi dal reclutare nelle
forze armate qualsiasi persona che non abbia compiuto il
15mo anno di età ma non ancora il 18mo, gli Stati parti
si sforzeranno di dare la precedenza ai più anziani.
- In conformità all'obbligo che loro incombe in virtù del
diritto internazionale, di proteggere la popolazione
civile durante i conflitti armati, gli Stati parti devono
prendere ogni possibile misura per garantire cura e
protezione ai fanciulli colpiti da un conflitto armato.
Articolo 39
Gli Stati parti adotteranno ogni appropriata
misura al fine di assicurare il recupero fisico e psicologico ed
il reinserimento sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi
forma di negligenza, di sfruttamento o di sevizie, di tortura o
di qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele,
inumana o degradante, o di conflitto armato. Tale recupero e
reinserimento avrà luogo in un ambiente che favorisca la salute,
il rispetto di sé e la dignità del fanciullo.
Articolo 40
- Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo
accusato e riconosciuto colpevole di aver violato la
legge penale ad essere trattato in un modo che risulti
atto a promuovere il suo senso di dignità e valore, che
rafforzi il suo rispetto dei diritti umani e delle
libertà fondamentali altrui, e che tenga conto della sua
età, non che dell'esigenza di facilitare il suo
reinserimento nella società e di fargli assumere un
ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
- A tal fine, e tenuto conto delle pertinenti disposizioni
degli strumenti internazionali, gli Stati parti devono
garantire in particolare che:
- nessun fanciullo sia perseguito, accusato o riconosciuto
colpevole di aver infranto la legge penale a causa di
atti o omissioni che non erano proibiti dal diritto
nazionale o internazionale nel momento in cui furono
commessi;
- qualsiasi fanciullo sospetto o accusato di aver infranto
la legge abbia almeno le seguenti garanzie:
- essere considerato innocente fino a che la sua
colpevolezza non sia stata legalmente provata
- essere sollecitamente e direttamente infermato delle
accuse a sue carico, o all'occorrenza tramite i suoi
genitori o tutori, ed avere l'assistenza legale o di
altra natura nella preparazione e presentazione della sua
difesa;
- avere la propria causa istruita senza indugi da un organo
giudiziarie o da un'autorità competente, indipendente e
imparziale, in un'udienza equa e conforme alla legge, in
presenza del legale o con altra adeguata assistenza, a
meno che ciò non sia considerate contrario all'interesse
superiore del fanciullo, in particolare in ragione della
sua età o condizione, nonché di quella dei suoi
genitori o tutori;
- non essere obbligato a testimoniare o a confessarsi
colpevole, interrogare o far interrogare testimoni a
carico, ed ottenere la comparizione e la deposizione dei
testimoni a discarico in condizioni di uguaglianza;
- se considerato colpevole di aver infranto la legge
penale, presentare appello contro tale pronunciamento e
qualsiasi provvedimento ad esso conseguente presso
un'istanza giuridica e a un'attivita competente,
indipendente e imparziale di grado più elevato, come
stabilito dalla legge;
- avvalersi dell'assistenza gratuita di un interprete,
qualora non sia in grado di parlare e di comprendere la
lingua utilizzata;
- avere il pieno rispetto della sua «privacy» in tutte le
fasi del procedimento.
- Gli Stati parti devono cercare di promuovere l'adozione
di leggi, procedure, l'insediamento di autorità e di
istituzioni riguardanti in modo specifico i fanciulli
perseguiti o accusati o riconosciuti colpevoli di aver
infranto la legge penale, e in particolare s'impegneranno
a:
- fissare un'età minima al di sotto della quale i
fanciulli devono essere considerati non capaci di
infrangere la legge penale;
- adottare misure, ogniqualvolta risulti possibile ed
auspicabile, per trattare i casi di tali fanciulli senza
far ricorso a procedimenti giudiziari, a condizione che
il diritto umane e le garanzie legali siano pienamente
rispettati.
- Saranno previste norme relative alla tutela,
all'orientamento e alla supervisione, alla consulenza,
all'affidamento familiare, a programmi di formazione
educativa generale, professionale nonché a soluzioni
alternative al trattamento istituzionale, al fine di
garantire che i fanciulli vengano trattati in modo
adeguato al loro benessere e proporzionato sia alla loro
specifica condizione sia al reato commesso.
Articolo 41
Nessuna disposizione di questa Convenzione
pregiudicherà il dettate di qualsiasi normativa che risulti più
favorevole alla realizzazione dei diritti del fanciullo e che sia
contenuta:
- a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure
- b) nel diritto internazionale in vigore in quello Stato.
PARTE SECONDA
Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far conoscere
diffusamente i principi e le norme della Convenzione, in modo
attivo ed adeguato, tanto agli adulti quanto ai fanciulli.
Articolo 43
- Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati
parti nella realizzazione degli obblighi da essi
contratti in virtù della presente Convenzione, sarà
istituito un Comitato sui diritti del fanciullo, che
svolgerà le funzioni quì sotto indicate.
- Il Comitato sarà composto di 10 esperti di alta qualità
morale e riconosciuta competenza nel campo disciplinato
dalla presente Convenzione. I membri del Comitato saranno
eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini ed agiranno
a titolo personale, tenuto conto di un'equa ripartizione
geografica nonché dei principali ordinamenti giuridici.
- I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto
sulla base di una lista di persene designate dagli Stati
parti. Ciascuno Stato parte può designare una persona
tra i suoi cittadini.
- La prima elezione dei membri del Comitato avrà luogo non
oltre 6 mesi a partire dalla data di entrata in vigore
della presente Convenzione e successivamente ogni due
anni. Almeno quattro mesi dalla data di ciascuna
elezione, Il Segretario generale delle Nazioni Unite
invierà una lettera agli Stati parti con l'invito a
sottoporgli i rispettivi nominativi entro due mesi. II
Segretarie generale preparerà quindi una lista in ordine
alfabetico delle persone designate con l'indicazione
degli Stati parti che le hanno designate e la sottoporrà
agli Stati parti della Convenzione.
- L'elezione sarà effettuata nel corso di una riunione
degli Stati parti convocata dal Segretario generale nella
sede delle Nazioni Unite. Alla riunione, per la validità
della quale si richiede il quorum dei due terzi degli
Stati parti, risulteranno elette quelle persone che
avranno ottenuto il più alto numero di voti e la
maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati
presenti e votanti.
- I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di
quattro anni. Se vengono nuovamente designati, sono
rieleggibili. II mandato di cinque dei membri eletti alla
prima elezione scadrà al termine di due anni;
immediatamente dopo la prima elezione i nomi di questi
cinque membri saranno sorteggiati dal Presidente della
riunione.
- In caso di morte di un membro del Comitato, o di sue
dimissioni, o di suo impedimento ad assolvere il proprio
compito per qualsiasi altro motivo, lo Stato parte che ha
designato tale membro provvederà a designare un'altro
esperto tra i propri cittadini fino alla scadenza del
rispettivo mandato, su approvazione del Comitato.
- Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
- Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due
anni.
- Le riunioni del Comitato si terranno normalmente presso
la sede delle Nazioni Unite o in qualsiasi altro luogo
appropriato deciso dal Comitato. Il Comitato terrà
almeno una riunione l'anno. La durata delle sessioni del
Comitato è fissata e modificata, se necessario, da una
riunione degli Stati parti della presente Convenzione,
previa approvazione dell'Assemblea generale.
- 10 bis. II Segretario generale delle Nazioni Unite
fornirà il personale necessario ed i locali atti ad
assicurare l'efficace adempimento delle funzioni del
Comitato ai sensi della presente Convenzione.
- (Con l'approvazione dell'Assemblea generale, i membri del
Comitato istituito ai sensi della presente Convenzione,
riceveranno emolumenti prelevati sul bilancio delle
Nazioni Unite nelle modalità ed alle condizioni
stabilite dall'Assemblea generale) oppure (Gli Stati
parti sono responsabili delle spese dei membri del
Comitato nell'adempimento delle loro funzioni).
- (Gli Stati parti prendono a loro carico le spese relative
allo svolgimento delle riunioni degli Stati parti e del
Comitato compreso il rimborso alle Nazioni Unite di ogni
spesa, quale i costi del personale e dei locali,
sostenuta dalle Nazioni Unite ai sensi del paragrafo 10
bis di queste articolo).
Articolo 44
- Gli Stati parti s'impegnano a sottoporre al Comitato,
tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite,
rapporto sulle misure da essi adottate per applicare i
diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui
progressi compiuti nella realizzazione di questi diritti:
- a) entro due anni dall'entrata in vigere della presente
Convenzione per gli Stati parti interessati;
- b) successivamente ogni cinque anni.
- I rapporti redatti in base a questo articolo indicheranno
i fattori e le eventuali difficoltà che impediscano agli
Stati parti di assolvere pienamente gli obblighi previsti
nella presente Convenzione. I rapporti devono anche
contenere informazioni sufficienti che consentano al
Comitato di avere un'idea precisa in merito
all'attuazione della Convenzione in quel paese.
- Lo Stato parte che abbia presentato un rapporto iniziale
completo non è tenuto nei successivi rapporti, trasmessi
ai sensi del paragrafo I/b a ripetere le informazioni di
base precedentemente fornite.
- Il Comitato può richiedere agli Stati parti ogni
ulteriore informazione relativa all'applicazione della
Convenzione.
- Il Comitato sottoporrà all'Assemblea generale delle
Nazioni Unite, tramite il Consiglio economico e sociale,
ogni due anni, rapporti sulle proprie attivita.
- Gli Stati parti s'impegneranno a garantire un'ampia
diffusione ai loro rapporti nel proprie paese.
Articolo 45
Alle scopo di promuovere l'effettiva
applicazione della Convenzione e di incoraggiare la cooperazione
internazionale nel campo disciplinate della Convenzione medesima:
- a) Le agenzie specializzate, l'UNICEF ed altri organismi
delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi
rappresentare in occasione dell'esame dell'applicazione
delle disposizioni della presente Convenzione facenti
capo al loro mandato. II Comitato può invitare le
agenzie specializzate, I'UNICEF e qualsiasi altro
organismo competente che riterrà appropriato a fornire
pareri sull'applicazione della Convenzione nei settori di
rispettiva competenza. Esso può invitare le agenzie
specializzate e l'UNICEF a sottoporgli rapporti
sull'applicazione della Convenzione nei settori di
rispettiva competenza.
- b) Il Comitato trasmette, se le ritiene opportune, alle
agenzie specializzate, all'UNICEF e ad altri organismi
competenti qualsiasi rapporto degli Stati parti che
contenga una richiesta o indichi un bisogno di consulenza
o di assistenza tecnica sulla base delle osservazioni e
dei suggerimenti del Comitato eventualmente espressi su
questa richiesta o indicazioni;
- c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale
di chiedere al Segretario generale di intraprendere a suo
nome studi su temi specifici relativi ai diritti del
fanciullo;
- d) Il Comitato può formulare suggerimenti e
raccomandazioni in ordine generale basati sulle
informazioni ricevute a norma degli articoli 44 e 45
della presente Convenzione. Tali suggerimenti e
raccomandazioni saranno trasmessi ad ogni Stato parte
interessato e sottoporsi all'attenzione dell'Assemblea
generale unitamente agli eventuali commenti degli Stati
parti.
PARTE TERZA
Articolo 46
La presente Convenzione è aperta alla firma di
tutti gli Stati.
Articolo 47
La presente Convenzione e soggetta a ratifica.
Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 48
La presente Convenzione resterà aperta
all'adesione di qualsiasi Stato. Gli strumenti di adesione
verranno depositati presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 49
- La presente Convenzione entrerà in vigere trenta giorni
dopo la data del deposito presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo
strumento di ratifica o di adesione.
- Per lo Stato che ratifichi la presente Convenzione o vi
aderisca dopo il deposito del ventesimo strumento di
ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore
trenta giorni dopo il deposito dello strumento di
ratifica o di adesione da parte di tale Stato.
Articolo 50
- Ogni Stato parte può proporre un emendamento e
depositarne il testo presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. II Segretario
generale comunicherà le proposte di emendamento agli
Stati parti pregando loro di informarle se sono
favorevoli alla convocazione di una conferenza degli
Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai
voti. Qualora nei quattro mesi successivi alla data di
tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si
pronuncia a favore di tale conferenza, il Segretario
generale convocherà la conferenza sotto gli auspici
delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla
maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla
conferenza verrà sottoposto all'approvazione
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
- Qualsiasi emendamento adottato in conformità al
paragrafo 1 di questo articolo entra in vigore una volta
approvato dall'Assemblea ed accettate dalla maggioranza
dei due terzi degli Stati parti della presente
Convenzione.
- Dopo la sua entrata in vigore, l'emendamento vincola
quegli Stati che lo abbiano accettato, mentre gli altri
Stati restano vincolati dalle disposizioni della
Convenzione e da qualsiasi emendamento esse abbiano
accettato.
Articolo 51
- Il Segretario generale riceverà e comunicherà a tutti
gli Stati il testo delle riserve apposte dagli Stati al
memento della ratifica o dell'adesione.
- Non sarà consentita una riserva incompatibile con
l'oggetto e gli scopi della presente Convenzione
- Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi memento
mediante notifica indirizzata al Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne
informerà gli Stati parti. Tale notifica avrà effetto
alla data in cui sarà stata ricevuta dal Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
Articolo 52
Uno Stato parte può denunciare la presente
Convenzione mediante notifica scritta al Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà
effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne
avrà ricevuto la notifica.
Articolo 53
II Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite e il depositario della Convenzione.
Articolo 54
La presente Convenzione, i cui testi in arabo,
cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente
fede, sarà depositata presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
A cura dell'Associazione Girotondo
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